Partecipazione associativa desunta da reati fine episodici e ruolo apicale non provato (Cass. pen. Sez. V n. 33009 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può essere desunta dalla sola commissione di reati fine, quando questi siano episodici e concentrati in un ristretto arco temporale: occorre l’accertamento di un vincolo stabile e permanente, di un’organizzazione anche rudimentale e di un contributo apprezzabile e non occasionale di ciascun associato. Il ruolo di organizzatore, ai sensi dell’art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., non può essere inferito dal mero rango gerarchico interno, ma richiede la prova che l’agente curi o rafforzi, con autonomia gestionale riconosciuta, un settore dell’attività criminale o predisponga mezzi e modalità dei reati fine. In tema di autoriciclaggio, la clausola di riserva dell’art. 648-ter cod. pen. non è estensibile all’art. 648-ter.1 cod. pen.. L’aggravante delle più persone riunite postula la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due agenti sul luogo e al momento della violenza o minaccia.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 24 giugno 2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato numerosi imputati per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al narcotraffico, estorsioni, illecita concorrenza con minaccia o violenza, cessione di stupefacenti e autoriciclaggio, in relazione a due sodalizi operanti nell’area dell’agro nocerino-sarnese.

Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso gli imputati, articolando censure sulla natura mafiosa del sodalizio, sull’attribuzione dei ruoli apicali, sulla sussistenza dei reati associativi e dei reati fine, sull’applicazione delle aggravanti e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha anzitutto confermato la qualificazione come mafioso del sodalizio contestato al capo 1). Ha valorizzato le conversazioni intercettate dalle quali emergono le modalità operative del gruppo, il pagamento imposto agli imprenditori e agli spacciatori, la resistenza dei commercianti a collaborare e il clima di assoggettamento e omertà prodotto sul territorio. Ha inoltre ritenuto irrilevante il collegamento con altre consorterie storiche, una volta accertato l’effettivo esercizio della forza intimidatrice. La Corte ha anche confermato la sussistenza dell’aggravante della disponibilità di armi, desumibile dal fatti di sangue e dalle intercettazioni, riferibile al sodalizio nel suo complesso.

La Corte ha invece accolto le censure sull’attribuzione dei ruoli apicali. Quanto al ruolo di organizzatore, ha ribadito che esso può essere riconosciuto a chi, pur privo di una formale posizione di vertice, curi o rafforzi con autonomia gestionale, riconoscibile e riconosciuta nel sodalizio, una branca o un settore dell’attività criminale. Il mero rango gerarchico o un singolo episodio estorsivo non bastano: la motivazione sul punto è rimasta apodittica, con conseguente annullamento con rinvio.

Quanto alla partecipazione associativa, la Corte ha censurato il percorso dei giudici di merito che l’avevano desunta dalla sola commissione di reati fine. Per l’imputato condannato per due episodi di cessione, la cui responsabilità è stata anzi esclusa perché il contributo nella riscossione del prezzo non integra di per sé il concorso nella cessione, il contributo è risultato episodico e concentrato in un breve lasso temporale, inidoneo a comprovare un vincolo stabile e permanente. Principio analogo vale per il ricorrente la cui partecipazione era stata desunta dalla cessione di stupefacenti e dal preteso riciclaggio all’interno di una società di pompe funebri: la Corte ha rilevato il salto logico nel trasformare in certezza un mero sospetto e ha ritenuto le condotte compatibili con un’attività illecita autonoma.

Quanto all’associazione dedita al narcotraffico, la Corte ha richiamato l’elemento distintivo dell’organizzazione, anche rudimentale, funzionale alla realizzazione del programma criminoso: profilo del tutto carente nella sentenza impugnata, nella quale la durata del sodalizio è indicata in modo confuso e i reati fine accertati sono pochi e ravvicinati nel tempo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il concorso tra i delitti associativi è configurabile quando il sodalizio mafioso strutturi al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente finalizzato al narcotraffico, assetto non emerso nel caso di specie.

Infine, la Corte ha escluso la configurabilità del concorso esterno in capo all’imprenditore che gestiva la società di sanificazione, per difetto di un contributo causalmente efficace e della consapevolezza delle modalità mafiose della sponsorizzazione, desunta da una conversazione successiva alla condotta. Ha inoltre annullato, limitatamente all’aggravante delle più persone riunite, la condanna per la tentata estorsione in danno di un imprenditore, non risultando provata la simultanea presenza degli agenti al momento della minaccia, con effetto estensivo ai concorrenti ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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