Ricettazione e onere di giustificare il possesso della refurtiva (Cass. pen. Sez. VII n. 26755 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Risponde di ricettazione l’imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso. La mancanza di specificità del motivo di ricorso va apprezzata non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è dunque inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da una sentenza della Corte d’appello di Palermo che, in riforma o conferma del giudizio di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
Con i primi motivi ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in punto di accertamento della responsabilità e della sua qualificazione giuridica, anche circostanziale. Con gli ultimi ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il trattamento sanzionatorio, per l’omessa applicazione dell’art. 62, n. 4, cod. pen. e dell’art. 62-bis cod. pen. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato separatamente i motivi, muovendo dalla loro specificità. I primi, secondo, terzo e quinto sono stati giudicati privi di concreta specificità e meramente reiterativi, in assenza di confronto con le argomentazioni della Corte di appello. Essi tendevano, in realtà, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.
La Corte ha ribadito che la specificità del motivo va apprezzata non solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità della decisione impugnata e le ragioni dell’impugnazione, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità.
Nel merito della qualificazione, i giudici di appello avevano correttamente sussunto i fatti nella fattispecie contestata, analizzando gli elementi probatori e il materiale documentale di riscontro, con particolare riguardo all’attendibilità del riconoscimento e alla provenienza furtiva del mezzo. Il Collegio ha quindi ribadito il principio per cui risponde di ricettazione chi, trovato nella disponibilità di refurtiva, non offra una spiegazione attendibile dell’origine del possesso.
Quanto al quarto e al sesto motivo, la Corte li ha ritenuti totalmente reiterativi. Il giudice di appello aveva già disatteso le doglianze evidenziando la gravità del fatto, le caratteristiche dell’azione e l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, enucleando specifici elementi ostativi all’applicazione delle disposizioni invocate, con i quali il ricorrente non si è confrontato.
Il Collegio ha infine ricordato che la determinazione della pena non richiede l’analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, ma solo di quelli determinanti, ed è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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