Pena accessoria illegittima per delitto colposo: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 10917 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione che deduca l’illegalità della pena accessoria è ammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., poiché la nozione di pena illegale ricomprende la pena inflitta contra legem perché non prevista dall’ordinamento. L’art. 33, comma 1, cod. pen. esclude espressamente l’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna per delitto colposo: la sua irrogazione è quindi illegittima e va eliminata con annullamento senza rinvio.

Il Fatto

Con la sentenza indicata, il giudice dell’udienza preliminare ha applicato all’imputato, ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione per il reato di cui all’art. 589-bis, commi 2, 7 e 8, cod. pen., sostituita con il lavoro di pubblica utilità per 2.190 ore. Il giudice ha inoltre irrogato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 29 cod. pen., in punto di applicazione della pena accessoria. Il ricorrente ha sostenuto che l’art. 33 cod. pen. esclude l’applicabilità dell’interdizione in caso di condanna per delitto colposo, donde l’illegalità della pena inflitta. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione dei limiti di ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, attualmente regolati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Le parti possono ricorrere solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorso con cui si deducano vizi diversi è pertanto inammissibile (Sez. VI n. 1032 del 2019; Sez. fer. n. 28742 del 2020).

Il Collegio richiama quindi la nozione di pena illegale elaborata dalle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, correlata ai casi di illegalità ab origine, in quanto inflitta extra o contra legem: la pena non prevista dall’ordinamento ovvero non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie concreta. Rientrano nella categoria anche la pena fondata su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima (Sez. Un. n. 37107 del 2015; Sez. Un. n. 33040 del 2015) e quella determinata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più favorevole (Sez. Un. n. 48096 del 2018).

La Corte precisa che la nozione di pena illegale attiene non al trattamento sanzionatorio globalmente considerato, ma alla pena inflitta extra o contra legem, perché non prevista dall’ordinamento ovvero non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale.

Nel caso concreto, il giudice ha applicato l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni ai sensi dell’art. 29 cod. pen., in ragione della durata della pena principale. Così facendo ha però violato l’art. 33, comma 1, cod. pen., che espressamente esclude l’applicazione della correlativa pena accessoria in caso di condanna per delitti colposi. La pena accessoria è quindi illegittima e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla sanzione accessoria, che va contestualmente eliminata.

Nota della Redazione

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