Revoca della liberazione anticipata e reato permanente a contestazione aperta (Cass. pen. Sez. VII n. 30695 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, la revoca del beneficio non può discendere in modo automatico dalla sola sopravvenienza di una condanna, ma richiede una valutazione concreta della condotta accertata e della sua incidenza negativa sul giudizio di partecipazione del condannato all’opera di rieducazione. Quando venga in rilievo un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta, il giudice è tenuto a verificare, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte di partecipazione attribuite al condannato. Non è sufficiente il mero richiamo alla data della sentenza di primo grado quale momento finale della permanenza. Il controllo di legittimità resta escluso quando le censure difensive si risolvano in una mera sollecitazione di diversa lettura del giudicato.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva revocato al condannato il beneficio della liberazione anticipata, già concesso per complessivi giorni 225 in relazione a tre periodi semestrali compresi tra il 2016 e il 2021. Il giudice di sorveglianza aveva valorizzato, quale fatto sopravvenuto incompatibile con il mantenimento del beneficio, una condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso con il ruolo di partecipe addetto allo spaccio durante il regime degli arresti domiciliari.

Il Tribunale aveva ritenuto che la permanenza del reato associativo si protraesse fino alla sentenza di primo grado e aveva richiamato, inoltre, violazioni delle prescrizioni commesse nel 2024 e una sanzione disciplinare del marzo 2026. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che la revoca fosse stata fatta discendere automaticamente dalla contestazione aperta, senza verificare l’epoca effettiva della partecipazione e la sua incidenza sui singoli semestri.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha premesso il principio secondo cui la revoca della liberazione anticipata non può fondarsi su un automatismo legato alla sola sopravvenienza di una condanna, ma esige una valutazione concreta della condotta accertata e della sua incidenza sul giudizio di partecipazione all’opera rieducativa.

Quanto al reato permanente con contestazione aperta, la Corte ha ribadito che il giudice deve verificare, alla luce della motivazione della sentenza di condanna, le date di effettiva conclusione delle condotte di partecipazione, non essendo sufficiente il richiamo alla data della sentenza di primo grado quale momento finale della permanenza. A sostegno sono richiamati Sez. I n. 20158 del 22.03.2017 e Sez. I n. 49625 del 14.11.2023.

Nel caso concreto, però, l’ordinanza impugnata non si è limitata a recepire il dato formale della contestazione aperta, ma ha valorizzato la commissione di un reato associativo di particolare gravità, accertato con sentenza irrevocabile, commesso almeno in parte in epoca interferente con uno dei semestri oggetto di revoca e, soprattutto, durante l’esecuzione della pena nonostante il regime degli arresti domiciliari. Il Tribunale ha quindi tratto dall’accertamento un giudizio negativo sull’effettività del percorso rieducativo, ritenendo la condotta apparentemente regolare dei periodi scrutinati strumentale al conseguimento del beneficio.

Le censure difensive, secondo la Corte, non individuano un effettivo vizio di violazione di legge né una manifesta illogicità della motivazione, ma sollecitano una diversa lettura della sentenza di condanna. Il ricorrente non indica specifici passaggi del giudicato che imporrebbero di escludere la riferibilità della condotta associativa ai periodi considerati, né allega elementi idonei a dimostrare l’automatismo contestato.

Parimenti generica è la doglianza sulle violazioni del 2024 e sulla sanzione disciplinare del 2026: l’ordinanza non ha fondato su tali episodi la revoca, ma li ha richiamati quali elementi ulteriori e convergenti, confermativi della mancata stabilizzazione del percorso trattamentale. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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