Ricorso per cassazione contro misure reali solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 2 n. 13424 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché dedotto per un vizio non consentito, il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza in materia di sequestro preventivo che censuri esclusivamente l’illogicità manifesta o la contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nozione nella quale rientrano i vizi di motivazione tanto radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, nonché la motivazione meramente apparente. L’illogicità manifesta non rientra in tale nozione e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile, ritenuto profitto del reato di cui agli artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen. Secondo la tesi accusatoria, due soggetti, indagati per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., avevano impiegato denaro di provenienza illecita per l’acquisto dell’immobile, intestandolo fittiziamente alla ricorrente.
Il Tribunale di Bergamo, quale giudice del riesame, aveva respinto l’istanza di annullamento del decreto, confermando la misura. Avverso tale ordinanza la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui lamentava vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata, da ritenersi manifestamente illogica, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, la difesa aveva contestato la sussistenza del fumus commissi delicti e la carenza di proporzionalità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione devono comprendersi gli errores in iudicando e in procedendo, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Gli Ermellini hanno poi precisato, richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004, che nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientrano, invece, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del provvedimento, che possono essere denunciate in sede di legittimità solo tramite lo specifico e autonomo motivo di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso era incentrato esclusivamente sulla dedotta illogicità della motivazione, senza prospettare alcuna carenza assoluta o apparenza della stessa. L’ordinanza impugnata, al contrario, conteneva una congrua e logica esposizione delle ragioni per cui il bene era stato ritenuto oggetto del reato, in quanto acquistato con denaro di provenienza illecita.
Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di violazione di legge sindacabili in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, avendo la Corte valutato i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori
- Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso