Querela della cassiera nel furto al supermercato e danno di speciale tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 29270 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedibilità del delitto di furto perpetrato all’interno di un supermercato, la cassiera dell’esercizio, pur se sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, essendo titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno. Il modesto valore economico della res sottratta non integra di per sé la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., che presuppone un pregiudizio lievissimo e pressoché irrisorio, da valutare non solo nel valore in sé della cosa, ma anche negli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, restando irrilevante la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputata per il reato di furto, in relazione alla sottrazione di alcune bevande e generi alimentari all’interno di un punto vendita.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo si deduceva la violazione delle disposizioni relative alla proposizione della querela da parte dell’impiegata del punto vendita; con il secondo la mancata valorizzazione del modesto valore economico della cosa sottratta, sia ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia ai fini del riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, ai fini della procedibilità del furto commesso all’interno di un supermercato, la cassiera, pur sprovvista dei poteri di rappresentanza del proprietario, è legittimata a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata del bene a scopo di custodia o per l’esercizio del commercio al suo interno.
A sostegno del principio la Corte richiama il precedente Sez. IV n. 7193 del 2023, dep. 2024, Rv. 285824. La qualità di detentrice qualificata del bene è dunque sufficiente a fondare la legittimazione dell’impiegata, senza necessità di alcun potere rappresentativo del titolare dell’esercizio commerciale.
Il secondo motivo è stato dichiarato privo di specificità. I giudici di merito avevano valorizzato il modesto valore della merce sottratta ai soli fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte chiarisce però che il valore “modesto” delle cose sottratte non integra di per sé la sussistenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità, che presuppone un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrisorio.
La valutazione non può limitarsi al valore in sé della cosa sottratta, ma deve estendersi agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa in conseguenza della sottrazione della res. Non rileva, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. Sul punto la Corte richiama Sez. IV n. 6635 del 2017, Rv. 269241, con cui è stato ritenuto inammissibile il ricorso dell’imputato che invocava l’attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato.
Il motivo è quindi privo di specificità, perché, a prescindere dalla astratta possibilità di utilizzare lo stesso elemento dell’esiguità del valore per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen. oltre che delle attenuanti generiche, il ricorrente non ha indicato quali elementi giustificassero l’attenuante nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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