Ricorso reiterativo e generico: inammissibile il motivo sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 35502 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano totalmente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e privi di confronto con la motivazione logica ed argomentata del giudice del merito. La mancanza di specificità si apprezza non solo come indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 04.11.2025, ha confermato la affermazione di responsabilità. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.

I primi quattro motivi investono la prova della penale responsabilità e gli elementi costitutivi del reato. Il quinto riguarda il trattamento sanzionatorio e l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione approda in legittimità per la dedotta violazione dei criteri di specificità dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi e li dichiara non consentiti in quanto totalmente reiterativi di doglianze già devolute al giudice di appello, oltre che generici. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che ha esplicitamente affrontato i temi della responsabilità e degli elementi costitutivi del reato, valorizzando il possesso e l’immediata disponibilità di strumenti atti allo scasso, in un contesto significativo e in assenza di giustificazione.

Il Collegio ribadisce che la specificità del motivo va apprezzata non solo sotto il profilo dell’indeterminatezza, ma anche della correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. I giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti nelle fattispecie contestate, esplicitando ampiamente le ragioni del convincimento. Le doglianze tendono, in realtà, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa dei fatti, estranee al sindacato di legittimità.

Il quinto motivo è parimenti non consentito, perché reiterativo e generico: omette il confronto con la motivazione della Corte d’appello, che ha valorizzato in senso ostativo le modalità della condotta e i plurimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, anche ai sensi dell’art. 707 cod. pen. La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche resta priva di confronto con le valutazioni sulla gravità del fatto e sul numero dei precedenti.

La Corte richiama il principio per cui la determinazione della pena è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici e sorretta da sufficiente motivazione. Il giudice non è tenuto a un’analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, potendo limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *