Bancarotta documentale e patrimoniale: dolo, correlazione e risarcimento integrale (Cass. pen. Sez. 5 n. 11031 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, la condotta dell’amministratore di fatto che ometta la tenuta delle scritture contabili in modo strumentale alle distrazioni consumate, al fine di impedirne l’emersione in pregiudizio dei creditori. Il discrimine tra le due fattispecie risiede nell’elemento soggettivo, restando identica la condotta materiale di omessa tenuta della contabilità. Non viola il principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto la condanna per concorso esterno in bancarotta fraudolenta di chi era stato originariamente accusato quale amministratore di fatto, quando rimane immutata l’azione distrattiva ascritta. L’attenuante del risarcimento del danno di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. richiede un versamento integrale e non meramente transattivo, la cui congruità è sindacabile dal giudice. In caso di ricorso avverso sentenza di condanna cumulativa, l’inammissibilità dei motivi relativi ad alcuni reati preclude la rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per quei capi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Lecco, riducendo la pena inflitta all’imputato, ritenuto responsabile di plurimi delitti di bancarotta in qualità di amministratore di fatto di tre diverse società. Le condotte contestate riguardavano la distrazione di somme e la sottrazione di scritture contabili per una società immobiliare, la dissipazione di un appartamento in comodato per una seconda società, e la cessione senza corrispettivo dell’azienda di una terza società, esercente attività di ristorazione, a favore di una diversa società riconducibile all’imputato. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente infondato, rigettando le doglianze relative alla mancata concessione del termine a difesa, alla qualificazione giuridica delle condotte e al trattamento sanzionatorio.
Quanto alla violazione dell’art. 108 cod. proc. pen. per la negata concessione del termine a difesa al nuovo legale, la Corte ha richiamato il principio per cui la facoltà di nominare un nuovo difensore deve essere bilanciata con la ragionevole durata del processo, non potendo le nomine e le revoche trasformarsi in uno strumento per controllare le scansioni temporali del procedimento. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva neppure chiarito la distanza temporale tra la nomina e l’udienza, né indicato le attività processuali che avrebbe dovuto compiere.
Sulla distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice, la Corte ha precisato che il discrimine risiede nell’atteggiamento psicologico dell’agente. La condotta dell’amministratore di fatto, direttamente protagonista delle distrazioni, era stata correttamente qualificata come bancarotta documentale fraudolenta, essendo l’omessa tenuta delle scritture strumentale a occultare le condotte depauperative. La diversa decisione adottata per il coimputato, derubricata a bancarotta semplice per l’escluso dolo, non poteva giustificare una diversa qualificazione per l’imputato.
In merito al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., la Corte ha evidenziato che la revoca della costituzione di parte civile era avvenuta anni dopo l’inizio del processo, quindi non “prima del giudizio” come richiesto dalla norma. Inoltre, il risarcimento del danno deve essere integrale e non parziale o transattivo, spettando al giudice la valutazione di congruità tra la transazione intervenuta e l’effettivo danno, con possibilità di disattendere le dichiarazioni satisfattive della parte lesa.
Quanto alla violazione del principio di correlazione, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, richiamando il principio per cui la condanna per concorso esterno in luogo dell’attribuzione della qualità di amministratore di fatto non integra alcuna violazione, quando l’azione distrattiva contestata rimane immutata. Nel caso di specie, la condotta di utilizzo senza corrispettivo dell’appartamento sociale era rimasta identica. La Corte ha inoltre qualificato tale condotta come dissipazione, valorizzando il valore economico del godimento dell’immobile, pari al mancato introito locativo, e ha dichiarato l’inammissibilità del motivo relativo alla tenuità del danno per genericità delle argomentazioni. Da tale inammissibilità è derivata la preclusione alla rilevabilità della prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per quel capo, secondo il principio dell’autonomia dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi d’imputazione.
Nota della Redazione
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