Inammissibile il ricorso reiterativo su minorata difesa e diniego delle attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 35488 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che riproponga pedissequamente una censura già formulata nei gradi di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi. È pertanto inammissibile la censura che, in sede di legittimità, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Potenza ha confermato la condanna, contestando da un lato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa e dall’altro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile deposita memoria, chiedendo anche la liquidazione delle spese.

La questione approda in sede di legittimità perché il ricorrente assume la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza di appello su entrambi i profili.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo e lo dichiara non consentito, perché meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e, per di più, manifestamente infondato. Le argomentazioni del giudice di merito sono esenti dai vizi logici e giuridici denunciati: la Corte territoriale ha evidenziato come le circostanze e le modalità del fatto abbiano rivelato una condizione di vulnerabilità della persona offesa legata all’età avanzata, con analisi specifica delle emergenze dibattimentali.

Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene parimenti reiterativo e infondato. Nel motivare il diniego non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

I giudici di legittimità richiamano quindi il principio per cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorretta da sufficiente motivazione.

Il giudice, nel determinare la pena, non è tenuto ad analitica enunciazione di tutti gli elementi considerati, ma può limitarsi a quelli determinanti per la soluzione adottata, insindacabile in sede di legittimità qualora immune da vizi logici. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è rigettata per tardività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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