Omicidio stradale: cintura non indossata e responsabilità del conducente (Cass. pen. Sez. IV n. 20953 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o a omettere l’intrapresa della marcia, a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso del presidio. Il mancato utilizzo della cintura da parte della persona trasportata non integra, di per sé, una causa di interruzione del nesso causale né un concorso di colpa della vittima idoneo a escludere o attenuare la responsabilità del conducente. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca le medesime ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, senza autonoma e argomentata confutazione, e che miri a ottenere una rilettura degli elementi di prova non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura, percorrendo una via urbana, perdeva il controllo del mezzo, che fuoriusciva dalla sede stradale e impattava contro il fusto di un albero collocato sul ciglio destro della carreggiata, cagionando la morte del passeggero. Il Tribunale aveva dichiarato l’imputato colpevole di omicidio stradale, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, e la Corte d’appello aveva confermato la condanna.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in tema di valutazione delle fonti di prova, con asserita interruzione del nesso causale per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, e l’erronea applicazione della legge penale in tema di trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento dell’attenuante del concorso di colpa della persona offesa. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente, evocando in larga misura censure di fatto non proponibili in sede di legittimità, si è sostanzialmente limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e puntualmente esaminate e disattese con motivazione coerente e adeguata, senza sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. È principio consolidato che debba ritenersi inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, con conseguente applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come affermato da Sez. 5 n. 28011 del 2013, Sez. 4 n. 18826 del 2012 e Sez. 2 n. 19951 del 2008.
Nel merito, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, perché tesi a ottenere una rilettura degli elementi di prova non consentita in questa sede. Il compito del giudice di legittimità, in tema di sindacato sul vizio di motivazione, non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, se ne abbiano fornito corretta interpretazione e se abbiano applicato esattamente le regole della logica, secondo il principio di Sez. Un. n. 930 del 1995.
I giudici di merito hanno affermato, con percorso logico e coerente, la sussistenza della condotta colposa addebitata all’imputato, rilevando come la circostanza che il passeggero non indossasse la cintura di sicurezza non fosse in alcun modo dimostrata e, in ogni caso, non avrebbe fatto venir meno la responsabilità del conducente. È stato richiamato il principio secondo cui il conducente è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cintura e, in caso di renitenza, anche a rifiutarne il trasporto, a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della cintura, come affermato da Sez. 4 n. 32877 del 2020.
Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché muoveva dalla premessa, del tutto disattesa dai giudici di merito, di un apporto concorsuale della vittima per il mancato utilizzo delle cinture. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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