Prova della gestione di fatto necessaria per dichiarazione infedele dopo cessazione (Cass. pen. Sez. F n. 30779 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’affermazione della responsabilità dell’amministratore di fatto per la dichiarazione infedele presentata dopo la cessazione della carica formale richiede l’accertamento che il soggetto abbia continuato a ingerirsi nella gestione societaria almeno fino alla data di commissione del reato. La nozione di amministratore di fatto, postulata dall’art. 2639 cod. civ., presuppone l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica, non essendo necessaria l’adozione di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma richiedendosi un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale. La prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività sociale, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da congrua e logica motivazione. È pertanto affetta da carenza motivazionale la sentenza che fondi l’attribuzione della condotta su elementi riferiti agli anni in cui il soggetto era amministratore di diritto, omettendo di verificare la persistenza dell’ingerenza di fatto dopo la cessazione della carica.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli condannava l’imputata, con i doppi benefici di legge, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per quattro episodi di dichiarazione infedele ex art. 4 del d. lgs. n. 74 del 2000, riferiti alle annualità 2007-2010, commessi quale amministratrice di una s.r.l. fino al 10 aprile 2011. Il giudice disponeva inoltre la confisca dei beni nella disponibilità dell’imputata, ex art. 12 bis del d. lgs. n. 74 del 2000, fino alla concorrenza di euro 5.076.551.

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, dichiarava estinti per prescrizione i reati relativi alle annualità 2007-2009, riduceva la pena a un anno per il residuo episodio del 2010 e rideterminava la confisca nei limiti di euro 912.321, ordinando la restituzione dell’eccedenza. La difesa ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo vizi di motivazione sul calcolo dell’imposta evasa, sul ruolo di amministratrice di fatto e sull’estinzione per prescrizione del capo residuo.

La Motivazione della Corte

Investita per ragioni di priorità logica del terzo motivo, la Corte ha escluso l’estinzione del reato residuo. La dichiarazione fiscale relativa al 2010 risulta trasmessa telematicamente il 30 settembre 2011, data nella quale coincide la consumazione del reato. Trova quindi applicazione il regime dell’art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che computa in dieci anni la prescrizione massima. Tenuto conto delle sospensioni intervenute nei due giudizi di merito, per complessivi 1.466 giorni, la prescrizione matura il 5 ottobre 2025.

Anche il primo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte territoriale non ha omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive sulla sussistenza oggettiva del reato, superandole con argomentazioni pertinenti: i verificatori hanno confrontato i versamenti bancari con i mastrini di sottoconto societari, estrapolando gli importi non contabilizzati e non dichiarati, mentre gli addebiti non sono stati valutati come costi per la riscontrata assenza di adeguate allegazioni in ordine a esistenza, inerenza e incidenza. L’accertamento sugli elementi attivi non dichiarati per il 2010, pari a euro 1.920.674,43, è stato confermato dalle dichiarazioni di soggetti che avevano emesso assegni versati su tali conti, ricondotti all’acquisto di materiali preziosi. La Corte di legittimità ha ribadito, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015, che sono precluse in cassazione la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.

È invece meritevole di accoglimento il secondo motivo, relativo all’ascrivibilità della condotta al capo residuo. Poiché la dichiarazione infedele è stata presentata il 30 settembre 2011, i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se, dalla cessazione della carica formale a quella data, l’imputata abbia continuato a occuparsi di fatto della gestione societaria, in modo da riferirle la presentazione della dichiarazione. Sul punto la motivazione risulta oggettivamente carente: Tribunale e Corte territoriale si sono limitati a precisare che l’imputata era inserita nelle dinamiche operative, occupandosi della riscossione e della ripartizione degli utili e condividendo le scelte fiscali, ma tale affermazione è riferita agli anni in cui ella era amministratrice di diritto. L’accertamento è tanto più necessario in quanto nel maggio 2011 la ricorrente ha venduto le proprie quote.

La Corte ha richiamato la nozione di amministratore di fatto elaborata da Sez. 5 n. 45134 del 2019, Sez. 3 n. 22108 del 2015 e Sez. 5 n. 35346 del 2013: essa postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della qualifica, richiedendo un’attività gestoria non episodica. Il provvedimento è stato pertanto annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, perché verifichi se, dall’11 aprile al 30 settembre 2011, l’imputata sia stata amministratrice di fatto della società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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