Partecipazione mafiosa: l’art. 192, comma 2, c.p.p. si applica due volte, ai fatti e alla loro valenza (Cass. pen. Sez. I n. 12808 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il giudice è tenuto ad una duplice applicazione della regola valutativa degli indizi di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., onde ritenere dimostrati, oltre ogni ragionevole dubbio, prima i fatti storici indicativi dell’avvenuto inserimento del soggetto nella vita associativa, e poi, attraverso l’esame della valenza indicativa di ciascuno di quei singoli fatti, la configurabilità della condotta tipica e punibile secondo la disposizione incriminatrice. (Rv. 289719-01)
Il Fatto
La vicenda nasce dalla riunione di più procedimenti sulle organizzazioni di ’ndrangheta operanti a Reggio Calabria. Nei confronti del principale ricorrente erano state formulate due distinte contestazioni associative: un ruolo apicale nella componente riservata dell’organizzazione e un ruolo di capo di una cosca ordinaria, quest’ultimo limitato al periodo 2014-2016. Una prima sentenza della Cassazione del 2022 aveva annullato senza rinvio la contestazione relativa alla componente occulta per il periodo fino al 2005, coperto da precedenti giudicati, e aveva annullato con rinvio per il periodo successivo, affermando che la condotta associativa va provata con riferimento allo specifico arco temporale contestato e che le fonti relative al periodo coperto dal giudicato assolutorio non sono spendibili.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha riqualificato il fatto come partecipazione alla cosca ordinaria e condannato l’imputato a dieci anni di reclusione, valutando anche elementi anteriori al 2005 «per tracciare un profilo di continuità» e trattando la contestazione ordinaria come estesa dal 2005 al 2016. L’imputato ha proposto ricorso deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 627, 521 e 522 cod. proc. pen. e l’erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen. Hanno proposto ricorso anche tre coimputati.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione ha accolto il ricorso principale. Il giudice del rinvio ha violato il vincolo della decisione rescindente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) sotto due profili: non ha emesso una formale assoluzione per la contestazione relativa alla componente occulta, pur avendone affermato in motivazione l’insufficienza probatoria, e ha esteso la contestazione ordinaria a un periodo (2005-2014) mai contestato, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Inoltre ha cancellato il principio di diritto, vincolante, che escludeva l’uso delle fonti relative al periodo coperto dal giudicato assolutorio, sostituendolo con orientamenti contrastanti.
La Corte ripercorre poi la nozione di partecipazione secondo le Sezioni Unite Mannino (2005) e Modaffari (2021): non uno status né una condivisione psicologica, ma un agire concreto, l’assunzione di un ruolo materiale che attesti la «messa a disposizione» in favore del sodalizio. La prova può essere indiziaria, per «indicatori logici», ma senza aderire al modello causale proprio del concorso esterno. Da qui il duplice ruolo dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: occorre prima selezionare i singoli fatti indicativi provati oltre ogni ragionevole dubbio, altrimenti la condanna poggia su congetture o suggestioni, e poi proiettarne la valenza sulla tipicità della condotta partecipativa.
Applicando questo metodo, nessuno degli elementi valorizzati in sede di rinvio ha la consistenza di «fatto concludente»: per alcune fonti dichiarative manca ogni apprezzamento dell’attendibilità intrinseca, imposto dalla sentenza rescindente e risolto con una formula di stile; altri episodi ammettono più letture alternative; la vicenda relativa alla riapertura di un esercizio commerciale resta congetturale; l’unica dichiarazione dotata di specificità, resa de relato e riferita al 2009, è priva di un riscontro individualizzante, non potendo fungere da riscontro fatti accaduti quattro anni dopo e di interpretazione ambigua.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza nei confronti del ricorrente principale perché il fatto non sussiste; ha annullato senza rinvio nei confronti del coimputato condannato per intestazione fittizia, per estinzione del reato per prescrizione; ha rigettato i ricorsi degli altri due coimputati, condannandoli al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
- Art. 522 c.p.p. – Nullità della sentenza per difetto di contestazione
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento