Errore materiale imputazione e correlazione accusa sentenza senza pregiudizio difesa (Cass. pen. Sez. 7 n. 9737 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza postula un effettivo pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato, non ravvisabile quando l’eliminazione dal capo d’imputazione di una fattispecie astratta, ivi inserita per mero refuso, non incida sulla concreta contestazione, riferita a sostanza stupefacente di tipo pesante riconducibile al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. È inammissibile, per genericità e novità, il motivo di ricorso che invochi per la prima volta in sede di legittimità l’applicazione della fattispecie attenuata di cui al comma 4 del medesimo articolo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza offrire argomenti in punto di fatto o di diritto.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 all’esito di giudizio abbreviato, vedeva confermata la sentenza dalla Corte di appello di Palermo. Nel capo d’imputazione era stato erroneamente inserito anche il riferimento al comma 4 del medesimo articolo, successivamente eliminato dal giudice in quanto ritenuto frutto di un refuso.
Avverso la sentenza d’appello, il ricorrente deduceva la violazione dell’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la scelta del rito abbreviato era stata condizionata dalla possibilità di beneficiare della fattispecie attenuata di cui al comma 4, e censurava altresì l’esclusione di tale attenuante, lamentando la carenza di motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, scrutinando separatamente i motivi di doglianza.
Quanto ai primi due motivi, concernenti l’asserita reformatio in peius, la Corte ha rilevato come gli stessi fossero, in parte, riproduttivi di censure già vagliate e disattese dalla Corte distrettuale e, in parte, generici, non confrontandosi la difesa con le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato alle pagine 2 e 3.
Nel merito, la Corte ha escluso la sussistenza di un pregiudizio al diritto di difesa: la fattispecie astratta del comma 4 era stata inserita per mero refuso nel capo d’imputazione, mentre la contestazione era riferita alla sostanza stupefacente di tipo cocaina, pacificamente riconducibile al comma 1 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’eliminazione del riferimento al comma 4 non ha, quindi, alterato la concreta contestazione, né ha inciso sulla strategia difensiva dell’imputato.
Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile: la richiesta di applicazione del comma 4, avanzata per la prima volta in sede di legittimità, è nuova, generica e manifestamente infondata, oltre a confondere tale fattispecie con quella del successivo comma 5, inapplicabile nel caso di specie vista l’entità del fatto. Il quarto motivo, relativo alla carenza di motivazione sull’esclusione dell’attenuante, è stato invece dichiarato generico, limitandosi la difesa a una censura assertiva.
La Corte ha infine ribadito che ciò che determina l’imputazione è la fattispecie concreta, riferita a sostanza stupefacente pesante, e non l’astratta ricostruzione congetturale della difesa, onerando il ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., del pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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