Inammissibile il ricorso che riproduce motivi già disattesi in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 40505 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione. Nella nozione di incidente stradale, rilevante ai fini dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis, d.lgs. n. 285/1992, rientra qualsiasi turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni, compreso l’urto del veicolo contro un ostacolo. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è sindacabile solo se manifestamente illogico, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen. ritenuti rilevanti. La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies, d.lgs. n. 285/1992, contestato con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
La ricorrente ha impugnato la sentenza articolando tre motivi: l’errata applicazione dell’aggravante, ritenuta integrata solo sulla base di danni compatibili con l’urto contro un quadro elettrico e in assenza di richiesta risarcitoria; il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; il vizio di motivazione sulla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti. Richiamando le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, il Collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso fondato sulla mera riproposizione delle ragioni già respinte in appello.
Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto integrata l’aggravante sulla base di una ricostruzione istruttoria precisa: la conducente è stata notata mentre controllava la parte anteriore destra del veicolo, con danni riconducibili all’urto contro un quadro di derivazione della rete elettrica presente pochi metri prima. Il Collegio conferma che nella nozione di incidente stradale è da ricomprendere anche l’urto del veicolo contro un ostacolo, trattandosi di qualsiasi turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni e rivelatrice degli effetti pericolosi derivati dall’uso di bevande alcoliche.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., la doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico il diniego, valorizzando la provocazione dell’incidente in orario notturno e il precedente per guida in stato di ebbrezza, in conformità con Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa va condotto secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Infine, il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile quando sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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