Attenuante del pagamento non applicabile all’emissione di fatture inesistenti (Cass. pen. Sez. III n. 40529 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 presuppone l’esistenza di un debito tributario suscettibile di adempimento. Essa non è pertanto applicabile ai reati che si configurano pur in assenza di evasione d’imposta, quale l’emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs. n. 74/2000, trattandosi di reato di pericolo per la cui integrazione non è necessario un danno patrimoniale a carico dell’Erario. La relativa doglianza, se fondata su affermazioni assertive e non specifiche, è inammissibile nel giudizio di legittimità. La differente disciplina non viola l’art. 3 Cost., potendo il giudice valorizzare l’assenza di danno erariale nella quantificazione della pena.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 febbraio 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lucca nei confronti del ricorrente per due episodi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, commessi tra il dicembre 2015 e il febbraio 2016.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., per asserita costrizione derivante da minacce subite, e il diniego dell’attenuante di cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000, per avere egli collaborato e riparato.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Terza Sezione penale ne ha dichiarato l’infondatezza. Sul primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato che la doglianza costituisce sostanziale riproposizione di un tema già esaminato dal giudice di merito, il quale aveva ragionevolmente escluso l’operatività della scriminante: pur nella consapevolezza della crisi economica, non può affermarsi che il ricorrente non avesse altra via, a tutela dei propri interessi, se non la commissione del delitto.
La Corte ha inoltre precisato che la prospettazione di un pericolo attuale di danno grave alla persona, non volontariamente causato né altrimenti evitabile, è rimasta affidata ad affermazioni assertive e insufficientemente specifiche. Ne consegue che la censura tende a sollecitare, dinanzi a un impianto argomentativo non manifestamente illogico, differenti apprezzamenti di merito, sottratti al giudizio di legittimità, secondo il consolidato insegnamento richiamato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021).
Quanto al secondo motivo, la Corte è pervenuta al rigetto pur attraverso una ratio decidendi diversa da quella del giudice territoriale. Quest’ultimo aveva valorizzato il fatto che il pagamento del debito era avvenuto a opera di un terzo, circostanza ritenuta non dirimente. Assume invece pregnanza, in via preliminare, il principio secondo cui l’attenuante dell’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 richiede il presupposto dell’esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto (Sez. 3, n. 9883 del 04/02/2020).
La Corte ha osservato che fra i reati del d.lgs. n. 74/2000 ve ne sono alcuni — come quello dell’art. 8, ma anche quelli degli artt. 10 e 11 — la cui integrazione non è condizionata dall’esistenza di un’omissione tributaria o di un danno patrimoniale a carico dell’Erario. Si tratta di reati di pericolo, per i quali non è necessario il verificarsi dell’evento naturalistico dell’evasione. Per tali ipotesi, laddove il reato sussista pur in assenza di evasione d’imposta, l’attenuante non è in astratto praticabile, difettando gli elementi fattuali per la sua applicazione.
Né tale soluzione, ha precisato la Corte, appare manifestamente irragionevole o in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.: il legislatore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità in materia di benefici, ha inteso premiare chi, pagando le imposte evase, dimostra resipiscenza. La mancata sussistenza di un danno materiale a carico dell’Erario potrà semmai essere oggetto di valutazione nella discrezionale quantificazione della pena. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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