Marmotte e bancomat: concorso morale dello staffetta ed esplosivo micidiale (Cass. pen. Sez. I n. 35603 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso morale nel reato è configurabile anche quando il contributo del compartecipe si esplichi in attività di supporto e di agevolazione, quali il ruolo di palo o di staffetta, idonee a rafforzare il proposito criminoso e a garantire l’esecuzione del piano. Ai fini dell’esclusione della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen., non occorre una comparazione dei contributi dei correi, ma la verifica che il ruolo assunto presenti efficacia causale trascurabile nell’economia dell’iter criminoso. Il carattere di micidialità delle materie esplodenti, rilevante per l’inquadramento negli artt. 2 e 4 della legge n. 895/1967, va apprezzato in base alla potenzialità e pericolosità del materiale, alle modalità di preparazione e di concreto uso, e non richiede un accertamento tecnico sui concreti effetti prodotti.
Il Fatto
La vicenda riguarda una serie di furti ai danni di filiali bancarie, eseguiti mediante deflagrazione degli sportelli bancomat e asporto del contante. La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna inflitta in primo grado a due imputati per i reati di furto aggravato e per la detenzione e il porto in luogo pubblico di ordigno esplodente artigianale, unificati dal vincolo della continuazione con fatti oggetto di una precedente sentenza definitiva.
Uno degli episodi di furto era procedibile solo per la presenza della querela, mentre gli altri erano stati contestati limitatamente alla condotta sull’esplosivo. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione del concorso, la qualificazione giuridica del materiale esplosivo, il diniego delle attenuanti e la legittimazione del querelante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa metodologica sul controllo di legittimità: il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo, restando estranea alla Corte ogni rivalutazione degli elementi di fatto. Sono pertanto inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre le censure d’appello o a contrapporre una diversa lettura delle prove.
Sul primo ricorso, i giudici di merito hanno ricostruito il ruolo del ricorrente collegando le intercettazioni, gli spostamenti delle utenze e delle autovetture e gli accertamenti sulle celle di aggancio. La doglianza sulla sopravvalutazione di un singolo controllo stradale è inammissibile, perché non si confronta con il complesso degli elementi acquisiti. Quanto alla qualificazione dell’esplosivo, il ricorrente sosteneva l’insussistenza della micidialità in mancanza di accertamento tecnico: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui rilevano la potenzialità lesiva della materia, la sua preparazione e le modalità d’uso.
La Corte ha poi affermato che la differente risposta sanzionatoria rispetto a un coimputato che ha definito la posizione con patteggiamento non integra vizio di motivazione, per la strutturale diversità dei parametri processuali e sostanziali che presiedono alla determinazione della pena. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con i precedenti, la gravità delle condotte e l’assenza di iniziative riparative o collaborative.
Sul secondo ricorso, la Corte ha riconosciuto la validità della querela, applicando il principio per cui è persona offesa anche il soggetto che abbia la disponibilità o la custodia delle somme sottratte, a prescindere dal titolo formale. La motivazione per relationem della sentenza d’appello è stata ritenuta legittima, avendo il giudice esaminato gli elementi e confutato i rilievi difensivi in punto di fatto.
Infine, il motivo sull’attenuante della partecipazione di minima importanza è stato respinto: la condivisione previa fonda il concorso morale, mentre il ruolo di apripista o di affiancamento non può considerarsi trascurabile né fungibile. I ricorsi sono stati dichiarati complessivamente infondati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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