Inammissibile il ricorso sulla prescrizione e sulla sospensione della patente (Cass. pen. Sez. VII n. 40512 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. In tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria connessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato assolto dal reato di cui all’art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 con la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 giugno 2025, che gli ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di un anno, in luogo di un anno e sei mesi determinati dal primo giudice.
Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’inattendibilità dell’accertamento etilometrico, nonché l’estinzione della sanzione accessoria perché già scontata.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono inammissibili in quanto meramente reiterativi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte territoriale con percorso argomentativo coerente e non illogico. La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 20989 del 12.12.2024, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen. si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalle leggi n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. Ne consegue che il reato non è prescritto.
Le doglianze sulla mancata prova dello stato di alterazione non si confrontano con l’ampia motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto poco credibile che il conducente, di notte, provenendo da una curva, abbia provocato un incidente con feriti e si sia allontanato dal luogo del sinistro per farvi ritorno dopo qualche ora, risultando poi positivo all’alcoltest solo per effetto di una birra assunta altrove. A tal fine ha richiamato le dichiarazioni dei testimoni e ha fatto ricorso alle tempistiche di assorbimento basate sulla curva di Widmark.
Parimenti inammissibile è il motivo sull’estinzione della sanzione accessoria perché già scontata. La Corte richiama il principio per cui, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria, l’avvenuta applicazione in via amministrativa non preclude l’irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice penale, salvo la detrazione del presofferto in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto, come affermato da Sez. I n. 18920 del 26.02.2013 e ribadito da Sez. IV n. 19433 del 08.04.2025.
All’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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