Conti giudiziali, improcedibilità per difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 257 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di resa del conto giudiziale è improcedibile quando il conto non risulti sottoscritto, difettando il requisito formale minimo della spendita del nome richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., e quando manchi un valido atto di parifica, necessario ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c. e dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924 perché l’agente assuma la qualità di parte in giudizio. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22 del 2007, non può più affermarsi la qualità di agente contabile ex lege degli amministratori delle società a partecipazione regionale, che non hanno il maneggio delle partecipazioni dell’ente proprietario e non sono pertanto legittimati passivamente.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore, con relazione n. 39/2025, proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione nella società a partecipazione regionale.
La relazione segnalava una serie di irregolarità: l’assenza di sottoscrizione digitale sul conto, la medesima criticità sul decreto di parifica, e il difetto della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Con decreto presidenziale era fissata l’udienza di discussione; nessuno compariva per i convenuti né per l’amministrazione, mentre il Pubblico Ministero concludeva per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. È così accertata l’assenza del requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico.
Quanto al secondo profilo, la Corte rileva l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale del conto, secondo il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Sul terzo profilo, dagli accertamenti del magistrato istruttore emerge che il convenuto rivestiva, nell’esercizio verificato, la carica di presidente del consiglio di amministrazione della società. La norma regionale che lo qualificava agente contabile a materia è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Tale disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, in conflitto di interesse in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate. Essa collideva con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto, ossia, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario che dispongono dei diritti di socio.
La declaratoria di incostituzionalità impedisce dunque di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né può configurarsi un agente contabile di fatto, difettando il maneggio. Il giudizio è pertanto improcedibile per carenza di legittimazione passiva ad causam. La dichiarazione non definisce il giudizio sulla regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con l’amministrazione regionale tenuta a garantirne l’esatto adempimento ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile.
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Nota della Redazione
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