Ricorso straordinario per errore percettivo del giudice di legittimità (Cass. pen. Sez. IV n. 36966 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. non introduce un quarto grado di giudizio e non consente di instaurare un giudizio di legittimità sulla sentenza di legittimità. Il rimedio è ammissibile esclusivamente quando il vizio consista in una svista o in un errore di percezione nella lettura degli atti del giudizio di cassazione, che abbia effettivamente inciso sulla decisione, secondo lo schema dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui il legislatore si è rifatto. Se la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, come tale estraneo all’orizzonte del rimedio. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’errore censurabile deve supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, non essere un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato e assumere carattere decisivo ai fini dell’esito del processo.
Il Fatto
La ricorrente, imputata per il reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod. pen., è stata condannata in secondo grado dalla Corte di appello per il concorso in un’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti. Avverso la sentenza di appello aveva proposto ricorso per cassazione, respinto dalla Terza Sezione penale con la sentenza n. 42611/2024.
Contro quest’ultima decisione la condannata ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., deducendo che la Terza Sezione sarebbe incorsa in errore percettivo sui confini dell’imputazione, avrebbe cioè ritenuto che le fosse ascritto l’intero capo di imputazione, suddiviso in trenta sottocapi, mentre la contestazione riguardava solo quattro condotte concorsuali, due delle quali escluse dai giudici di merito. Ha inoltre lamentato che la Corte avrebbe dato per accertato, senza esserlo, l’elemento psicologico del reato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ricostruito la natura del rimedio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002 e n. 18651 del 26.03.2015. L’errore di fatto è configurabile solo se la causa del vizio sia identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva, e non quando la decisione assuma contenuto valutativo.
Per il Collegio la doglianza non è inquadrabile nello schema invocato. La sentenza impugnata aveva ritenuto che i certificati di analisi rilasciati dal laboratorio con esiti sistematicamente favorevoli, pur in presenza di risultati diversi di altri laboratori, fossero in parte certamente falsi, e che tale premessa non fosse contestata. Su questa base la Corte aveva collocato le condotte contestate nei sottocapi all’interno del più ampio contesto del traffico illecito, disattendendo la prospettiva “atomistica” della difesa.
Pertanto, non vi è alcuna inesatta percezione del capo di imputazione: la Terza Sezione ha valutato i fatti oggetto di contestazione inserendoli nella complessiva attività organizzata e ha ravvisato piena corrispondenza tra imputazione e responsabilità.
Quanto all’elemento psicologico, la Corte ha osservato che la ricorrente non ha dedotto alcun errore percettivo sulle circostanze di fatto poste a fondamento della consapevolezza dell’illecito, ma ha contestato la tenuta logica e la completezza della motivazione. Ciò integra un errore di giudizio, non di fatto, e rende il ricorso inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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