Riparazione per ingiusta detenzione e colpa grave da condotta ambigua (Cass. pen. Sez. IV n. 36967 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, poiché valuta ex ante se l’imputato abbia colposamente indotto in inganno il giudice della cautela. Ai fini dell’accertamento della colpa grave può attribuirsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio di merito, ancorché conclusosi con assoluzione, giacché i due giudizi adottano parametri valutativi differenti. È gravemente colposo il comportamento che, pur non integrando reato, determini per negligenza, imprudenza o trascuratezza una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, con adozione o mancata revoca di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Il diritto all’equa riparazione, di matrice solidaristica, cede così di fronte al principio di autoresponsabilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 23 gennaio 2025, respinge la domanda di equa riparazione proposta da chi aveva subito la custodia cautelare in carcere dal 12 dicembre 2019 al 16 febbraio 2022, misura disposta per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., confermata dal tribunale del riesame e mantenuta all’esito del giudizio di primo grado, conclusosi con condanna. L’interessato viene poi assolto in appello con sentenza del 16 febbraio 2022, divenuta definitiva il 4 giugno 2022.
La Corte territoriale ravvisa la colpa grave dell’istante ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.: le conversazioni intercettate, pur ritenute non idonee a provare la partecipazione associativa, dimostravano che egli continuava a godere di considerazione negli ambienti criminali e nulla aveva fatto per sottrarsi alle richieste dei propri interlocutori, alimentando una falsa apparenza di reato. Da qui il ricorso per cassazione, che lamenta erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione IV muove dal consolidato principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto a quello penale. Richiamando Sez. Un. n. 51779 del 28.11.2013 e Sez. Un. n. 32383 del 27.05.2010, la Corte ribadisce che la privazione della libertà è “ingiusta” solo se l’incolpato non vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, con valutazione compiuta ex ante, ricalcata su quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo.
Il Collegio sottolinea come l’autonomia dei due giudizi non impedisca di valorizzare gli stessi fatti accertati in sede di cognizione. Sez. IV n. 2145 del 13.01.2021 e Sez. IV n. 34438 del 02.07.2019 confermano che il rilievo dei fatti è fisiologicamente correlato alle diverse regole di giudizio applicabili in fase cautelare e in quella di merito, valendo solo in quest’ultima il criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. Il dolo o la colpa grave non possono però desumersi da condotte che la sentenza assolutoria abbia ritenuto insussistenti o non provate (Sez. IV n. 46469 del 14.09.2018); ma il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze, non potendo ignorare il quadro indiziario complessivo.
La motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di logicità. La Corte territoriale rileva che la sentenza assolutoria non smentì gli elementi concreti, ma ne offrì solo una diversa valutazione; che l’istante era “accreditato” dai suoi interlocutori del potere di influenzare questioni di rilievo e non fece nulla per sottrarsi o smentire tale immagine; che l’uso del plurale e l’espressione con cui rassicurò il cugino sull’esito dell’affare non esprimevano estraneità al contesto associativo.
Tali condotte, causali rispetto all’applicazione della misura, integrano la grave imprudenza ostativa all’indennizzo. È quindi conforme al principio di autoresponsabilità ritenere che il contenuto ambiguo delle frasi pronunciate le rendesse idonee a creare la falsa rappresentazione del reato. La Corte richiama Sez. Un. n. 43 del 13.12.1995 per definire gravemente colposo il comportamento che, pur non integrando reato, determini per negligenza una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria. Il ricorso è pertanto infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali, con esclusione della rifusione in favore del Ministero resistente, per non essersi l’Avvocatura confrontata con i motivi.
Nota della Redazione
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