Ordine di demolizione, inottemperanza e acquisizione al patrimonio comunale (Cass. pen. Sez. III n. 41202 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di inottemperanza all’ordine di demolizione di opera abusiva, l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 ha natura dichiarativa e comporta, in base alle regole dell’obbligo propter rem, l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di novanta giorni fissato con la stessa. L’acquisizione si determina indipendentemente dalla notifica all’interessato dell’accertamento formale dell’inottemperanza. La mancata notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza non fa venir meno la sua irrevocabilità, che consegue comunque all’estinzione del diritto all’impugnazione per decesso dell’imputato. L’ordine di demolizione riguarda l’edificio nel suo complesso e si estende alle aggiunte, alle opere accessorie e alle superfetazioni successive.

Il Fatto

Il ricorrente, divenuto proprietario per successione di un manufatto e del sottostante locale deposito/cantina, ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore della Repubblica. L’opera era stata oggetto di condanna irrevocabile pronunciata nel 1998 nei confronti della madre, poi deceduta, per reati urbanistici e paesaggistici.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo l’insussistenza del titolo esecutivo, la mancata notifica dell’estratto contumaciale, la violazione del principio di proporzionalità e l’autonomia delle opere rispetto al manufatto originario.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo relativo al titolo esecutivo, ritenuto pregiudiziale. Il giudice dell’esecuzione aveva qualificato la prospettazione difensiva come mera ipotesi, formulata in termini dubitativi dallo stesso ricorrente. Il ricorso, osserva la Corte, non si confronta con questa ratio decidendi e incorre in aspecificità estrinseca. Nel merito, l’eventuale mancata notificazione dell’estratto contumaciale non incide sull’irrevocabilità della sentenza, che consegue all’estinzione del diritto all’impugnazione per decesso dell’imputata, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 1 del 1982.

La Corte affronta poi congiuntamente il primo e il quarto motivo, relativi ai presupposti della demolizione. Non sussiste contraddizione tra motivazione e dispositivo, poiché il giudice ha respinto anche le ulteriori questioni sollevate. Le doglianze sull’autonomia delle opere sono infondate: il giudice ha ritenuto che i due interventi fossero finalizzati alla realizzazione di una costruzione unica, soluzione non illogica stante il collegamento funzionale tra abitazione e deposito.

Sul punto centrale dell’acquisizione al patrimonio comunale, la Corte richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11 ottobre 2023, che ha qualificato l’atto di acquisizione come dichiarativo e ha affermato l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine, con novazione oggettiva dell’obbligo di ripristino. Nello stesso senso la Sez. III n. 17418 del 2023. Irrilevante, dunque, è la notifica dell’accertamento formale dell’inottemperanza. Le pronunce amministrative richiamate dal ricorrente sono superate.

La Corte esclude poi la possibilità di un provvedimento favorevole in esito ai condoni edilizi, poiché le opere ricadono in zona sottoposta a vincolo ambientale e non è stato emesso nei termini il parere vincolante di compatibilità paesaggistica. Richiamando la Sez. III n. 6049 del 2017, ribadisce che l’ordine di demolizione riguarda l’edificio nel suo complesso e le superfetazioni successive.

Il terzo motivo è infondato. Il giudice ha considerato le condizioni personali del ricorrente, valutando il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza convenzionale. Il ricorrente, avente causa, aveva il dovere di informarsi sulla liceità dell’edificazione e non può giovarsi della propria inerzia né lucrare sul tempo trascorso, come affermato dalla Sez. III n. 3752 del 2025. Il quinto motivo è infondato: le sanzioni del ripristino e della demolizione possono avere identico contenuto, coincidendo l’esecuzione del ripristino con la demolizione dell’opera abusiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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