Restituzione nel termine e indeterminatezza dell’obbligo di pagamento delle accise (Cass. pen. Sez. III n. 41197 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La restituzione nel termine per provvedere all’adempimento cui è subordinata la sospensione condizionale della pena presuppone che il condannato alleghi la natura incolpevole della decadenza. L’eventuale indeterminatezza dell’obbligo non rende incolpevole l’inadempimento quando il condannato abbia comunque ricevuto dall’amministrazione la comunicazione dell’importo da corrispondere, così da essere posto in condizione di adempiere nel termine. La rescissione del giudicato non è invocabile da chi non deduca di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti e di non aver potuto, senza propria colpa, proporre impugnazione, avendo anzi egli stesso proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna. La declaratoria di inammissibilità del ricorso originario determina l’inammissibilità dei motivi nuovi, per il vincolo di connessione che li lega ai motivi già proposti.

Il Fatto

Un condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento delle accise evase entro un termine fissato nella sentenza di secondo grado, con art. 165 cod. pen. Il termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza, divenuto definitivo dopo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Ricevuta dall’amministrazione la comunicazione dell’importo delle accise, il condannato ne aveva chiesto la rateizzazione, non ottenendola. Il Pubblico ministero aveva quindi ottenuto la revoca del beneficio. Nel frattempo il condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la restituzione nel termine per il pagamento e la rescissione del giudicato, istanze dichiarate inammissibili dalla Corte d’appello di Lecce con ordinanza. Egli ha proposto ricorso per cassazione, eccependo, con motivi aggiunti, anche la nullità dell’ordinanza di revoca.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava, sotto il profilo della violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. e dell’art. 175 cod. proc. pen., che la sentenza di secondo grado non avesse determinato l’ammontare delle somme da versare, rendendo così indeterminato l’obbligo cui era subordinato il beneficio, con conseguente nullità del titolo esecutivo.

Il Collegio ha rilevato che le questioni sull’indeterminatezza del titolo non erano correlate ad alcuna specifica istanza del ricorrente. Questi non aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’integrazione del titolo, né la revoca della condizione mediante gli ordinari mezzi di impugnazione, ormai esauriti, né si era opposto alla revoca del beneficio prospettando l’inesigibilità della prestazione. Aveva soltanto chiesto la restituzione nel termine.

La Corte ha poi escluso i presupposti della restituzione nel termine. Il ricorrente non aveva allegato la natura incolpevole del proprio inadempimento, avendo anzi riconosciuto di aver ricevuto la comunicazione dell’importo e di aver chiesto la rateizzazione. Ne deriva che il mancato rispetto del termine, anche volendone fissare la decorrenza dalla comunicazione, non può ritenersi incolpevole.

Quanto alla rescissione del giudicato, il ricorrente non aveva dedotto di essere stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti e di non aver potuto senza sua colpa proporre impugnazione, avendo invece proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha travolto anche i motivi aggiunti. La Corte ha ribadito che la facoltà di presentare motivi nuovi presuppone un ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, e che il vizio originario si trasmette ai motivi nuovi per l’imprescindibile vincolo di connessione, richiamando Sez. 5 n. 2910 del 2024, Sez. 3 n. 23929 del 2021, Sez. 5 n. 48044 del 2019 e Sez. U n. 4683 del 1998. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e versamento di somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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