Ricorso straordinario ex art. 625-bis escluso per motivazione solo apparente (Cass. pen. Sez. III n. 21134 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la decisione della Corte di cassazione sia fondata su una svista o un equivoco percettivo nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, tale da aver inciso sul processo formativo della volontà. Se la causa dell’errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha comunque contenuto valutativo, si configura un errore di giudizio, estraneo all’ambito del rimedio. La dedotta presenza di una motivazione apparente non integra l’errore di fatto: una motivazione, ancorché apodittica o apparente, esclude di per sé la mispercezione in ordine alla proposizione del motivo di ricorso. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso straordinario che censuri il percorso valutativo seguito dalla Corte.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, in data 14.05.2025, n. 21266, aveva rigettato il suo ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Milano dell’01.10.2024, pronunciata per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990.

Con un unico motivo, l’imputato deduce un errore sul fatto consistito nel non avere fornito risposta in relazione alla dedotta inutilizzabilità dei decreti di autorizzazione alle operazioni di intercettazione telefonica, motivati genericamente per relationem agli «atti di indagine». La Corte, sul punto specifico, avrebbe reso una motivazione meramente apparente, omettendo di rispondere. Il Pubblico Ministero conclude per l’inammissibilità; la difesa deposita memoria, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delinea con precisione i confini del rimedio straordinario. L’art. 625-bis cod. proc. pen. è volto a riparare la patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e ciò emerga ictu oculi. Il rimedio opera anche quando, per una vera e propria svista materiale, sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso dotato di decisività (Sez. I n. 7189 del 13.02.2024, Pieraccini).

L’errore di fatto rilevante è dunque un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza sul processo formativo della volontà e dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore (Sez. Un. n. 16103 del 27.03.2002, Basile). Corollario coerente è che, ove la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, ma un errore di giudizio, escluso dall’orizzonte del rimedio (Sez. Un. n. 18651 del 26.03.2015, Moroni; Sez. Un. n. 37505 del 14.07.2011, Corsini). Restano estranei all’area dell’errore di fatto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, e persino gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie (Sez. I n. 15216 del 18.02.2025, Saccà).

Su questo quadro il Collegio innesta il passaggio decisivo in tema di motivazione apparente. Se nel giudizio di impugnazione ordinario la motivazione «apparente» — quella priva dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, come nel caso di uso di timbri o moduli a stampa, o quando dissimuli la totale mancanza di un vero esame critico (Sez. Un. n. 25932 del 29.05.2008, Ivanov) — è equiparata alla motivazione «assente», nel procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. la presenza di una motivazione, ancorché apodittica o apparente, esclude di per sé la mispercezione in ordine alla proposizione del motivo di ricorso.

Nel caso esaminato, la sentenza impugnata dedica ampio spazio alla disciplina della motivazione per relationem e risponde alla censura sui decreti di intercettazione, individuando nella formula «indagini finora espletate» l’ottemperanza all’obbligo motivazionale del g.i.p. La doglianza difensiva investe dunque un eventuale errore valutativo, non una fuorviata rappresentazione percettiva, perché la Corte ha comunque dato atto della censura. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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