Trasferimento di contanti all’estero integra il reato di sottrazione al pagamento (Cass. pen. Sez. III n. 21131 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la fraudolenza o la simulazione richieste dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di denaro all’estero. La possibilità legale di esportare valuta entro determinati limiti non esclude che, nel caso concreto, il trasferimento sia avvenuto proprio per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell’Erario, costituendo l’artificio il trasporto occultato del denaro sulla persona o nei bagagli. Ai fini del giudizio ex ante sulla configurabilità del reato di pericolo, rileva la condotta funzionale all’illecito trasferimento, quando il contribuente non alleghi né comprovi la sussistenza di un patrimonio capiente rispetto alla pretesa tributaria. È inammissibile il ricorso che, deducendo vizi degli atti di indagine, non indichi specificamente gli atti assunti come travisati e non ne curi l’acquisizione al fascicolo.

Il Fatto

Il Gip del Tribunale di Napoli disponeva, in relazione al reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, il sequestro preventivo di una somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente. Il provvedimento muoveva da un controllo doganale presso l’aeroporto di Capodichino, dove il ricorrente si accingeva a partire per l’estero, e dal contestuale accertamento di un debito tributario di importo assai superiore alla somma sequestrata. Il Tribunale del riesame rigettava l’istanza, rilevando che la difesa non aveva contestato il periculum in mora e non aveva offerto elementi obiettivi idonei a escludere l’intento di pregiudicare la garanzia del credito erariale.

Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus del reato, per assenza di atti di indagine sulla situazione patrimoniale e per irrilevanza penale della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa processuale: in materia di sequestri preventivi, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza; non è invece deducibile l’illogicità manifesta, proponibile solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Richiamano sul punto le Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008 e Sez. 2 n. 18951 del 14/03/2017.

Su tale base la Corte rileva i plurimi profili di inammissibilità. La decisione impugnata è idoneamente motivata e coerente con la giurisprudenza secondo cui la fraudolenza richiesta dall’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 può realizzarsi anche con il trasferimento di denaro all’estero. Il precedente Sez. 3 n. 42569 del 12/03/2019 riguarda un caso di espatrio con somma in contanti al fine di rendere inefficace la riscossione del credito erariale; la vicenda in esame è ritenuta sovrapponibile, perché il ricorrente ha tentato di trasferire clandestinamente una cospicua somma, superando il limite di valuta trasportabile senza dichiarazione. Anche la liceità dell’esportazione entro certi limiti non esclude che, nello specifico, il trasferimento sia avvenuto per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale, costituendo l’artificio il trasporto occultato del denaro.

Sotto altro profilo, il motivo è aspecifico: lamentando l’assenza negli atti di indagine di indicazioni sulla notifica delle cartelle e sugli accertamenti patrimoniali, il ricorrente fa riferimento ad atti non allegati né riprodotti e dei quali non ha chiesto l’inserimento nel fascicolo. La Corte richiama il principio di autosufficienza, che impone di indicare specificamente l’atto viziato e di curarne l’acquisizione, con onere di diligenza del difensore (Sez. 4 n. 18335 del 28/06/2017; Sez. 5 n. 5897 del 03/12/2020; Sez. 3 n. 32093 del 04/04/2023).

Quanto alla pretesa verifica preliminare della capienza patrimoniale, la Corte osserva che si tratta di questione già sottoposta al riesame, che l’ha ritenuta irrilevante con motivazione logica e coerente, a fronte di una condotta funzionale all’illecito trasferimento di denaro e di un debito tributario enormemente superiore. Pur richiedendosi un giudizio ex ante che valuti la consistenza patrimoniale del contribuente (Sez. 3 n. 26095 del 21/05/2025; Sez. 3 n. 46975 del 24/05/2018), nel caso concreto i giudici di merito hanno ravvisato una chiara volontà elusiva, non essendo stata allegata né comprovata la sussistenza di un patrimonio capiente. Ne consegue la piena configurabilità, allo stato degli atti, del reato contestato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *