Bancarotta preferenziale: dolo specifico va ancorato a parametri oggettivi (Cass. pen. Sez. V n. 31466 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta preferenziale, il dolo specifico richiesto dall’art. 216, primo comma, lett. c), r.d. n. 267 del 1942 può essere desunto solo da parametri oggettivi ed esterni, rilevabili e valutabili dal giudice, idonei a dimostrare che l’agente ha intenzionalmente preferito un creditore con riflesso pregiudizievole per gli altri. Non è sufficiente il richiamo alla natura intima e insondabile dell’elemento soggettivo: la sentenza deve indicare quali debiti siano stati pagati, quali creditori siano stati preferiti e per quale ragione. In mancanza di tale motivazione, il provvedimento è annullato con rinvio. Il dolo specifico della bancarotta documentale, invece, può essere ricostruito dalla complessiva vicenda e dall’attitudine del comportamento a occultare le vicende gestionali.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 30.10.2025, conferma le condanne pronunciate dal Tribunale di Vicenza del 09.12.2019 in relazione al fallimento di una s.r.l. operante nel settore della produzione della plastica. Il padre, amministratore di fatto, è condannato per bancarotta patrimoniale, bancarotta documentale e pagamenti preferenziali; il figlio per la sola bancarotta patrimoniale, con proscioglimento per il resto.

Entrambi ricorrono per cassazione. Il padre deduce vizi di motivazione e violazione degli artt. 216 e 223 r.d. n. 267 del 1942 in ordine all’elemento soggettivo delle tre fattispecie. Il figlio censura l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, il difetto del dolo e, in via subordinata, eccepisce la prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di sistema: la sentenza d’appello, per struttura argomentativa e criteri di valutazione, si salda con quella di primo grado, sì che i due provvedimenti costituiscono un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019). I due ricorsi attengono alla medesima vicenda, che va ricostruita unitariamente.

Sui prelievi operati direttamente dagli imputati, delle cui somme solo una minima parte è stata riversata sul conto sociale, la prova del dolo generico è evidente: si è trattato di deliberata condotta di sottrazione, priva di alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5 n. 45230 del 16.09.2021). Non era necessario evidenziare ulteriori indici di fraudolenza, stante il carattere inequivocabile della condotta.

Quanto alla bancarotta documentale, la fattispecie contestata è quella della prima parte dell’art. 216, comma 1, lett. b), r.d. n. 267 del 1942, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La Corte ritiene corretta la ricostruzione dei giudici di merito: la documentazione era stata tenuta fino al 2011; il mutuo era stato stipulato con il falso pretesto di acquistare macchinari; le somme erano state distratte; la società era stata trovata priva di patrimonio e con debiti ingenti. Tali elementi integrano un disegno fraudolento, al cui occultamento è funzionale la sottrazione dei libri contabili. La motivazione applica correttamente il principio per cui lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva vicenda (Sez. 5 n. 10968 del 31.01.2023).

La doglianza sulla bancarotta preferenziale, invece, è accolta. Il dolo specifico consiste nell’intenzione di preferire un creditore con riflesso pregiudizievole per gli altri, anche secondo lo schema del dolo eventuale (Sez. 5 n. 673 del 21.11.2013, dep. 2014). Essendo elemento intimo, va evinto da parametri oggettivi ed esterni. Nella specie i giudici di merito non hanno motivato sull’elemento soggettivo né hanno indicato i parametri sui quali ancorare la valutazione sintomatica: non è stato chiarito quali debiti siano stati pagati, quali creditori preferiti e per quale motivo. Da qui l’annullamento con rinvio sul punto.

Il ricorso del figlio è inammissibile. Il motivo sulla qualifica di amministratore di fatto è inedito, poiché in appello era stata richiesta solo la riqualificazione in termini di bancarotta preferenziale. Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente responsabile quale extraneus concorrente nel delitto proprio altrui, avendo egli operato i prelievi in forza dell’abilitazione paterna. Le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, si risolvono in una contestazione dell’apprezzamento probatorio, non consentita in sede di legittimità. L’inammissibilità impedisce di far valere la prescrizione maturata nelle more, poiché il ricorso inammissibile non è atto giuridicamente capace di produrre effetti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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