Ricusazione inammissibile quando fondata su decisioni endoprocedimentali del giudice (Cass. pen. Sez. VI n. 32851 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integrano alcuna delle ipotesi di ricusazione previste dall’art. 37 cod. proc. pen. le decisioni endoprocedimentali adottate dal giudice nel corso del processo, quali il rinvio dell’udienza o la mancata trasmissione di atti ad altra autorità. La riproposizione in sede di legittimità dei medesimi fatti già dedotti dinanzi alla Corte di appello, senza censurare il passaggio motivazionale che esaurisce l’oggetto della decisione, non costituisce censura motivata e rende il ricorso inammissibile. La dedotta mancanza dei motivi nella procura speciale redatta in calce all’atto di ricusazione, inoltre, non determina nullità quando dalla lettura complessiva della motivazione emerga che il giudice ha stigmatizzato l’insussistenza dei presupposti sostanziali, e non già un vizio formale.

Il Fatto

Il ricorrente, giudicato dinanzi al Tribunale di Velletri per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., proponeva istanza di ricusazione nei confronti del giudice monocratico, lamentando plurimi comportamenti processuali asseritamente lesivi della sua indipendenza e imparzialità, tra cui il rifiuto di trasmettere a diverse procure distrettuali una denuncia presentata contro altri magistrati.

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 29/4/2025, dichiarava inammissibile l’istanza. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi e chiedendo la rimessione del processo dinanzi ad altro giudice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato risiede nell’affermazione secondo cui non possono dar luogo a ricusazione le decisioni endoprocedimentali del giudice. Nel caso concreto, l’ordinanza aveva qualificato come tale il provvedimento con cui il giudice ricusato si era limitato a disporre un rinvio dell’udienza per esaminare le questioni sottoposte, tra cui la richiesta di trasmissione degli atti ad altra procura.

La Corte rileva che rispetto a questo passaggio motivazionale, che esaurisce l’oggetto della decisione, il ricorrente non ha formulato alcuna censura specifica. La mera riproposizione delle questioni di fatto già dedotte dinanzi alla Corte di appello non soddisfa l’onere di motivazione del ricorso per cassazione.

Parimenti non contestata resta l’affermazione secondo cui la ricusazione avrebbe integrato un’ipotesi di abuso del processo, strumentalmente finalizzata non ad esercitare una legittima prerogativa difensiva, ma a impedire il regolare svolgimento del procedimento.

Quanto alla dedotta nullità per mancata indicazione dei motivi nella procura speciale, la Corte la ritiene manifestamente infondata: dalla lettura complessiva della motivazione emerge che il giudice dell’appello ha stigmatizzato non già una carenza formale, bensì l’insussistenza sostanziale dei presupposti della ricusazione. La Corte esclude infine la sussistenza di lesioni del diritto di difesa o di denegata giustizia, poiché la decisione impugnata ha dato compiuta risposta all’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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