Motivi nuovi inammissibili senza nesso con quelli originari (Cass. pen. Sez. 2 n. 7548 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di presentare motivi nuovi nel giudizio di cassazione incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti. Sono pertanto ammissibili soltanto i motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, e non anche quelli che intendano allargare l’ambito del petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione. Tale principio generale non è derogato nell’ambito del ricorso per cassazione contro i provvedimenti de libertate, con l’unica diversità che il termine per la proposizione dei motivi nuovi è spostato all’inizio della discussione. La valutazione in ordine alla concedibilità di circostanze attenuanti involge accertamenti di merito non proponibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, decidendo sull’appello ex art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere applicata nei confronti dell’imputato, gravemente indiziato di concorso in rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate ai danni di un turista. Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, contestando in particolare la valorizzazione della condizione di senza fissa dimora dell’indagato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la gravità indiziaria non era in contestazione, essendo già stato emesso il decreto di giudizio immediato, e che i motivi di ricorso vertevano esclusivamente sulla misura cautelare e sulle connesse esigenze. Ha quindi escluso che il provvedimento applicativo avesse fondato la misura sulla condizione di senza fissa dimora, osservando che il giudice aveva dato rilievo assorbente alle esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., desumendole dalla particolare efferatezza delle condotte, caratterizzate dall’uso di violenza fisica e armi in orario notturno e in più persone riunite.
Quanto al richiamo all’art. 54 cod. pen. quale causa di giustificazione legata allo stato di indigenza, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza in punto di diritto, rilevandone altresì l’inammissibilità procedimentale, per non aver la difesa documentato di aver devoluto la questione al Tribunale, dato il carattere devolutivo dell’appello cautelare. Parimenti non proponibili in sede di legittimità sono state ritenute le richieste di riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. o della lieve entità del fatto, involgenti valutazioni di merito.
Con riguardo al motivo nuovo proposto con la memoria del 3 gennaio 2026, volto a qualificare il fatto come furto tentato anziché rapina impropria consumata, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per assenza di collegamento con i motivi esposti nel ricorso originario. Richiamando i principi espressi dalle pronunce di legittimità citate, ha ribadito che i motivi nuovi devono costituire semplice sviluppo o migliore esposizione di quelli principali, non potendo introdurre censure non tempestivamente formalizzate che allarghino il petitum.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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