Ricorso straordinario per errore di fatto: solo svista percettiva, non valutazione (Cass. pen. Sez. IV n. 33961 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso, a favore del condannato, esclusivamente per la correzione dell’errore materiale o dell’errore di fatto contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione. L’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco di natura meramente percettiva, incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Esso deve avere carattere decisivo, perché solo un errore determinante nella formazione della volontà del giudice consente il rimedio straordinario. Restano invece estranei all’istituto gli errori di valutazione o di giudizio, nonché l’omessa disamina di motivi di ricorso quando essa non derivi da una mancata lettura della censura, ma da una sua implicita considerazione come non decisiva, con onere del ricorrente di dimostrare la decisività della doglianza e la derivazione causale dall’errore di percezione.

Il Fatto

Un imputato, condannato con sentenza emessa ex art. 442 cod. proc. pen. dal Tribunale per reati tributari di cui agli artt. 4 e 10-bis d.lgs. n. 74/2000, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma, aveva dichiarato la prescrizione per alcune imputazioni rideterminando la pena per le residue. La Corte di cassazione, con sentenza del 17 settembre 2024, aveva dichiarato inammissibile quel ricorso, giudicando manifestamente infondati tutti i motivi.

Il condannato ha allora proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore di percezione: nel valutare il primo e il quinto motivo, i giudici di legittimità avrebbero esaminato solo la coerenza logica dell’interpretazione di un documento contabile, senza considerare né l’integrale contenuto delle tabelle né le conclusioni della consulenza di parte, e avrebbero collocato fuori contestazione annualità che erano invece oggetto di imputazione, ancorché prescritte.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la fisionomia del rimedio. L’art. 625-bis cod. proc. pen. ammette il ricorso straordinario per l’errore materiale, inteso come mancata corrispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, e per l’errore di fatto, consistente in una svista o in un equivoco che incide sugli atti interni del giudizio di legittimità, percepiti in modo diverso dal loro contenuto effettivo. L’errore di fatto non attiene alla manifestazione grafica del provvedimento, ma al processo formativo della volontà del giudice, e ne condiziona il contenuto: di qui il carattere della decisività.

Il discrimine è netto. L’errore rilevante è di tipo percettivo e non ricomprende i profili attinenti alla valutazione degli atti processuali: non può consistere in un errore di giudizio sul fatto malamente interpretato. Sono perciò estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi consolidati, come precisato dalle Sezioni Unite n. 16103 del 27.03.2002. Il modello è quello della revocazione di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto all’omessa disamina di uno o più motivi, la Corte chiarisce che essa integra, di regola, un mero difetto di motivazione: non afferma né nega alcuna realtà processuale, ma omette una risposta. Solo una vera svista materiale, che lasci presupporre la mancata lettura della censura e che da questa derivi causalmente una decisione incontrovertibilmente diversa, può essere ricondotta all’errore di fatto. Opera qui la regola dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che non consente di presumere non letto ogni argomento non riprodotto in sentenza: può essere stato implicitamente ritenuto non rilevante. Spetta al ricorrente dimostrare che la doglianza omessa era decisiva e che l’omissione dipende da un errore di percezione.

Applicando tali principi, la Corte rileva che il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente la decisività del presunto errore e non si confronta con il tenore complessivo della motivazione impugnata, nella quale i motivi erano stati argomentati e respinti. I motivi originari, inoltre, non contenevano alcun riferimento alla consulenza di parte, ma vertevano sul contenuto e sull’interpretazione del documento contabile. La doglianza mira, in sostanza, a una nuova valutazione di temi già esaminati: il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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