Confisca del denaro per sola detenzione di stupefacenti e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 33963 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La confisca delle somme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato non può essere giustificata, in caso di condanna o di patteggiamento per il solo reato di detenzione di sostanze stupefacenti, come profitto di una pregressa e diversa attività di spaccio non contestata né accertata. In tale ipotesi la misura può essere disposta, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, solo se ricorrono la sproporzione del valore rispetto al reddito o all’attività economica del condannato, la mancanza di giustificazione sulla provenienza lecita e la ragionevolezza temporale dell’acquisto. La sentenza di patteggiamento che disponga la confisca senza questa motivazione è ricorribile per cassazione e deve essere annullata sul punto, anche quando il giudice abbia formalmente richiamato la norma sulla confisca per sproporzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestato come detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel capo di imputazione si contestava la detenzione, in concorso con altra persona, di un quantitativo non determinabile, in parte versato nello scarico del water al momento del controllo della polizia giudiziaria, con recupero di due involucri di cocaina.

Con la stessa sentenza il Tribunale ha disposto d’ufficio la confisca di una somma di denaro in sequestro, sul presupposto che derivasse da pregressa attività di cessione di stupefacenti. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 85 d.P.R. n. 309/1990: non essendo stata contestata la cessione, la somma non poteva qualificarsi come profitto del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione quanto alle disposizioni sulla confisca, non oggetto di pattuizione tra le parti. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 21368 del 2019, che hanno composto il contrasto in materia.

Nel merito, la confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen. e quella disciplinata dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990 presuppongono che il bene costituisca il profitto del reato, cioè un vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dall’illecito. È ammessa la confisca del denaro che sia provento della vendita di stupefacenti, purché tale sia il reato per cui si procede, come confermato dalle Sezioni Unite n. 31617 del 2015 e da altri arresti di legittimità.

La giurisprudenza è invece concorde nell’escludere la confiscabilità delle somme rinvenute nella disponibilità dell’imputato quando il reato oggetto di condanna sia la mera detenzione e non anche pregresse condotte di vendita a cui ricollegare il denaro, come affermato dalla Sez. IV n. 20130 del 2022 e da precedenti conformi. In tale ipotesi si può procedere alla confisca allargata solo in presenza dei requisiti dell’art. 240-bis cod. pen., applicabile per il rinvio dell’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, recentemente esteso dal d.l. n. 123/2023, convertito con modificazioni, a tutte le fattispecie dell’art. 73, compresa quella del comma 5.

La confisca allargata esige la condanna o il patteggiamento per un reato-spia, la titolarità o disponibilità di beni in valore sproporzionato al reddito, la mancata giustificazione della provenienza lecita e il requisito non scritto della ragionevolezza temporale dell’acquisto rispetto al reato. Le Sezioni Unite n. 920 del 2003 ne hanno riconosciuto la natura di misura di sicurezza atipica, con funzione preventiva.

Nel caso concreto il giudice ha richiamato l’art. 85-bis ma ha giustificato l’apprensione della somma come provento di attività di spaccio non contestata, senza indicare la sproporzione rispetto al reddito né la mancata giustificazione della provenienza. La sentenza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione fisica, per la nuova valutazione sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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