Ricorso straordinario inammissibile se l’errore di fatto è valutativo (Cass. pen. Sez. VI n. 34906 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., è inammissibile quando l’errore attribuito alla Corte di cassazione ha natura valutativa e si innesta su un sostrato fattuale correttamente percepito. Non integra l’errore di fatto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori, che va fatta valere, anche quando si risolva in un travisamento della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie. Ove il giudice di legittimità abbia esaminato il motivo e disatteso con specifica valutazione la doglianza, ricostruendo il percorso motivazionale dei giudici di merito, non sussiste alcun errore percettivo. Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato con procedura de plano, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., per la correzione di un asserito errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Sezione seconda penale della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso, in relazione al reato di ricettazione aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.

L’errore dedotto riguardava la mancata valutazione di una prova decisiva: una nota della Guardia di Finanza che attestava, per il solo figlio convivente, una capacità di risparmio derivante da una vincita al lotto. Secondo il ricorrente quel documento era rilevante ai fini di una riconsiderazione della legittimità della confisca disposta.

La Motivazione della Corte

La Sesta sezione ha anzitutto richiamato la nozione di errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Il ricorso straordinario è inammissibile quando l’errore in cui si assume essere incorsa la Corte di cassazione abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito, come affermato da Sez. 6 n. 28424 del 23/06/2022 (Spadini, Rv. 283667).

Il rimedio non può, inoltre, avere ad oggetto la deduzione di un’errata valutazione degli elementi probatori. Tale censura va fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie, secondo il principio espresso da Sez. 2 n. 23417 del 23/05/2007 (Previti, Rv. 237161).

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ha rilevato che la Sezione seconda, nella parte finale del punto 3 del Considerato in diritto della sentenza impugnata, aveva effettivamente esaminato il motivo del ricorrente. Il motivo — sintetizzato nel Ritenuto in fatto — verteva sul rilievo decisivo attribuito all’elaborato della Guardia di Finanza, diretto a dimostrare l’assenza della sperequazione finanziaria che aveva condotto all’applicazione della confisca cosiddetta allargata.

La sentenza impugnata aveva accertato che i giudici di merito, di primo e secondo grado, erano pervenuti alla decisione sulla confisca previo esame della documentazione difensiva e della posizione di altri soggetti del nucleo familiare formalmente fuoriusciti da esso, convalidando le conclusioni in esito a dette verifiche, compresa la vincita registrata nel 2017.

Ne è derivata la conclusione che la sentenza non era incorsa in alcun errore percettivo nella valutazione del prospetto della Guardia di Finanza: la Sezione seconda aveva disatteso con specifica valutazione i motivi di ricorso, ricostruendo il percorso della motivazione dei giudici di merito in ordine all’applicabilità e all’entità della confisca, senza alcun travisamento.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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