Poteri del giudice di rinvio e diniego delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VI n. 34899 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche dopo un annullamento parziale, non ha l’obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata quando le situazioni di fatto prese in esame siano rimaste immutate. Il diniego delle attenuanti può quindi fondarsi sul richiamo ai medesimi argomenti già spesi dal giudice della sentenza annullata. Quanto al trattamento sanzionatorio, la scelta di una pena prossima al minimo edittale esonera il giudice da una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono implicitamente inclusi gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Ai fini della determinazione della pena il giudice può trarre elementi di valutazione anche dai reati amministrativi prescritti, in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto in primo grado dal Tribunale per i delitti di estorsione e tentata estorsione. La Corte di appello, accogliendo l’appello del Procuratore generale, aveva riformato la sentenza assolutoria e lo aveva condannato per entrambi i capi, rideterminando la pena per il rito.

La Cass. pen. Sez. II, con una precedente pronuncia, aveva annullato senza rinvio la condanna quanto al capo A) perché estinto per prescrizione, disponendo il rinvio per il solo trattamento sanzionatorio in relazione al capo B), di cui aveva dichiarato irrevocabile l’affermazione di responsabilità. In sede di rinvio la Corte di appello aveva rideterminato la pena per il residuo delitto di tentata estorsione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sul calcolo della pena.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La pronuncia rescindente aveva dichiarato prescritto il reato più grave e aveva ritenuto assorbito il motivo sul trattamento sanzionatorio, rimettendo al giudice del rinvio la rivalutazione dello stesso in forza del parziale annullamento.

La Corte di merito ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiamando i medesimi argomenti della sentenza annullata: l’assenza di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, la reiterata modalità della condotta e l’intensità del dolo. Si tratta di situazioni di fatto rimaste immutate, tali da legittimare la conferma di quelle motivazioni.

Il Collegio ha quindi condiviso il principio secondo cui il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle attenuanti generiche, non ha l’obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata, neppure quando il rinvio consegua a una diversa qualificazione giuridica del fatto operata in sede rescindente. Nel caso concreto le modalità e l’intensità del dolo erano rimaste identiche, sicché il richiamo alla motivazione precedente è risultato immune da censure.

Quanto alla determinazione della pena per il residuo reato, la sentenza impugnata è partita quasi dalla pena minima prevista per il delitto di estorsione: già questo l’avrebbe esonerata dal rendere una specifica e dettagliata motivazione, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza. La Corte di merito ha comunque giustificato la pena irrogata, compresa l’entità della riduzione per il tentativo pari alla metà, illustrando le numerose condotte minacciose poste in essere dal ricorrente nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti della struttura in cui gestiva le aree verdi, al fine di costringere il nuovo direttore a non ridimensionare gli incarichi assegnatigli.

Il Collegio ha inoltre ribadito che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può trarre elementi di valutazione non solo dalle condanne penali, ma anche dai reati amministrativi prescritti, in quanto espressione della condotta del reo antecedente al reato e significativi della sua personalità. Ne è conseguito il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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