Ricorso straordinario per errore di fatto sulla dichiarazione di assenza (Cass. pen. Sez. VI n. 4935 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra errore di fatto, e non errore di giudizio, la sentenza di legittimità che dichiari inammissibile il ricorso per cassazione applicando l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. sul presupposto — erroneamente desunto dagli atti interni al giudizio di legittimità — che l’imputato sia stato giudicato in assenza nel precedente grado. L’errore percettivo è oggetto del rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen., poiché la svista incide sulla percezione delle risultanze processuali e ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di essa. Accertata la presenza dell’imputato all’udienza di appello, il presupposto cui è subordinato l’onere del mandato speciale a impugnare non sussiste. Nel caso in cui l’originario ricorso sia stato comunque corredato dal mandato specifico, l’omessa elezione di domicilio non ne determina l’inammissibilità, poiché tale onere opera solo quando l’impugnazione imponga la notifica del decreto di citazione a giudizio.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 642 cod. pen., in riforma della sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, eccependo la nullità della sentenza di appello perché pronunciata in assenza dell’imputato.

La Sez. 2 della Cassazione aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando la violazione dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per difetto di mandato speciale. L’imputato ha allora proposto ricorso straordinario, deducendo che il giudizio di appello si era svolto alla sua presenza e che il mandato ad impugnare era stato comunque conferito e depositato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra errore di fatto ed errore di giudizio: solo il primo, consistente in una svista o in un equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità, è emendabile con il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen.; restano estranei all’istituto gli errori valutativi e interpretativi.

Nel caso concreto, dagli atti prodotti dal ricorrente risulta che il giudizio di appello si è svolto alla presenza dell’imputato, con revoca della precedente dichiarazione di assenza. Il presupposto applicato dalla sentenza impugnata — l’assenza dell’imputato — è dunque smentito dal verbale di udienza: si tratta di un errore percettivo, che ha inciso sul processo formativo della volontà della Corte.

La Corte esclude inoltre che l’inammissibilità potesse fondarsi sull’omessa elezione di domicilio. L’onere di allegare l’elezione o la dichiarazione di domicilio, previsto anch’esso dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., opera solo quando l’impugnazione generi la necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio, cioè nel solo caso dell’atto di appello: l’originario ricorso era perciò corredato dal mandato specifico richiesto.

Accolto il ricorso straordinario, la Corte ritiene di poter passare direttamente alla fase rescissoria, senza la doppia scansione della caducazione e del rinnovato giudizio. Nel merito, il primo motivo del ricorso originario è fondato: la notifica al difensore di ufficio, in sé formalmente regolare, non basta a fondare il ragionevole convincimento dell’effettiva conoscenza del processo, non emergendo un reale contatto informativo tra difensore e assistito. La celebrazione del processo fuori delle condizioni dell’art. 420-bis cod. proc. pen. determina la nullità della decisione di primo grado e, di conseguenza, di quella di appello.

Il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in una ricostruzione alternativa dei fatti. Poiché il reato è pacificamente prescritto, opera il principio di immediata declaratoria delle cause di non punibilità: le sentenze di merito sono annullate senza rinvio, con revoca delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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