Esercizio del diritto di critica tra colleghi e contesto professionale (Cass. pen. Sez. 5 n. 7694 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, integra la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di critica l’invio di un’e-mail diretta a un numero ristretto di colleghi, contenente espressioni aspre o polemiche nei confronti di un altro collega, quando vi sia un nucleo di verità dei fatti esposti e le modalità espressive non risultino sovrabbondanti rispetto al concetto da esprimere, non trasmodando in un attacco personale. La valenza offensiva della frase va valutata nel contesto, dovendosi escludere ogni risposta repressiva per la mera contestazione dell’altrui operato professionale. In tal caso la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio la sussistenza della scriminante, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., disponendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato ex art. 620, lettera l), cod. proc. pen.

Il Fatto

Un medico, nel proprio ambiente di lavoro, inviava un’e-mail a quattro colleghi, tra cui la persona offesa, per lamentare la condotta di una dottoressa che da anni si esonerava dai turni di servizio durante le festività, lasciando il carico di lavoro ai colleghi. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’imputato dal reato di diffamazione per particolare tenuità del fatto, confermandone, tuttavia, la condanna agli effetti civili. Il condannato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha preliminarmente ribadito la facoltà del giudice di legittimità di esaminare la frase lesiva e la sussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. Tale potere, ha precisato la Corte, non trasforma il giudice di legittimità in “giudice del fatto”, ma costituisce applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129 cod. proc. pen., operando sui fatti accertati dai giudici di merito.

Quanto alla questione sostanziale, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui la valenza offensiva di un’espressione va riferita al contesto nel quale è stata pronunciata. L’esimente del diritto di critica, ai sensi dell’art. 51 cod. pen., ricorre quando i fatti esposti siano veri o l’accusatore sia incolpevolmente convinto della loro veridicità, e si concretizza in un giudizio valutativo che, postulando un nucleo di verità, trova una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante. TonI aspri e polemici, coloriture, iperboli e linguaggio figurato possono essere consentiti se adeguati e funzionali alla protesta.

Nel caso di specie, la continenza non è venuta meno: il nucleo di verità delle notizie non era in discussione e le espressioni utilizzate, pur aspre, non erano esorbitanti. La Corte ha valorizzato le modalità di divulgazione (una e-mail a quattro colleghi), la pertinenza dei contenuti e l’assenza di un attacco ad hominem, escludendo la configurabilità dell’ingiuria.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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