Pene sostitutive e valutazione della personalità in divenire (Cass. pen. Sez. 5 n. 24844/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, nel valutare la richiesta ex art. 20-bis cod. pen., deve effettuare una prognosi calibrata sul tipo di sanzione sostitutiva richiesta e sul reato, verificando la specifica attitudine rieducativa in relazione alla personalità dell’imputato, considerata nel suo divenire e non solo al momento del fatto. Il diniego può essere giustificato dalla valorizzazione anche di un solo parametro ostativo ex art. 133 cod. pen., purché la motivazione sia specifica, puntuale e concreta, e spieghi perché i precedenti penali, anche se numerosi, siano sintomatici di una personalità antisociale attuale tale da rendere ineffi cace la pena sostitutiva.
Il Fatto
Un imputato veniva condannato per il reato di uso di atto falso (permesso di soggiorno spagnolo contraffatto esibito durante un controllo di polizia). La Corte d’Appello di Ancona confermava la condanna, negando la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, le circostanze attenuanti generiche e l’applicazione di pene sostitutive (semilibertà, lavoro di pubblica utilità, pena pecuniaria). Il diniego delle pene sostitutive veniva motivato con riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato, all’assenza di stabile attività lavorativa, di regolare domicilio e di adeguato inserimento sociale alla data del fatto.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, che il giudice di appello non aveva considerato la sua sopravvenuta attività lavorativa, il matrimonio con cittadina italiana e il più stabile inserimento sociale, documentati in memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alle pene sostitutive, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Perugia. Ha rigettato invece il primo motivo (tenuità del fatto) e dichiarato inammissibile il secondo (circostanze attenuanti generiche).
Quanto al diniego delle pene sostitutive, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, anche dopo il d.lgs. n. 150 del 2022, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché la motivazione sia specifica, puntuale e concreta e spieghi perché essi siano indicativi di una personalità antisociale attuale tale da rendere ineffi cace la pena sostitutiva (Sez. 5, n. 4530/2026; Sez. 4, n. 36961/2025; Sez. 5, n. 24093/2025; Sez. 2, n. 45859/2024).
Nel caso di specie, la Corte territoriale si era sottratta alla valutazione composita richiesta, non chiarendo le ragioni per cui i precedenti penali (in materia di droga, risalenti al periodo 2007-2011) fossero sintomatici di una personalità pervicacemente antisociale, né aveva tenuto conto delle condizioni di vita attuali dell’imputato (attività lavorativa, matrimonio, inserimento sociale) dedotte dalla difesa, necessarie per una prognosi effettiva sulla capacità di rispettare le prescrizioni delle pene sostitutive.
La Corte ha quindi enunciato il principio secondo cui la personalità dell’imputato va considerata nel suo divenire, tenendo conto anche delle condizioni di vita al momento della richiesta, e non solo di quelle esistenti al momento del fatto.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione della personalità in divenire: l’avvocato che richiede l’applicazione di una pena sostitutiva deve allegare e documentare tutti gli elementi sopravvenuti favorevoli (attività lavorativa, stabilità familiare, percorsi di reinserimento) che possano dimostrare un mutamento positivo della personalità del condannato, al fine di ottenere una prognosi favorevole sulla capacità di rispettare le prescrizioni.
- Onere motivazionale del giudice: il giudice che nega le pene sostitutive deve motivare in modo specifico e puntuale, spiegando perché i precedenti penali, anche se numerosi, siano sintomatici di una personalità antisociale attuale; non è sufficiente un generico richiamo ai precedenti, ma occorre una valutazione concreta della loro gravità, attualità e rilevanza ai fini della prognosi rieducativa.
- Distinzione tra diniego di attenuanti e di pene sostitutive: la valutazione per le pene sostitutive è più rigorosa e richiede una prognosi effettiva, non potendosi limitare alla mera constatazione di precedenti penali, ma dovendo considerare anche le condizioni di vita attuali del condannato; il difensore deve quindi insistere sulla documentazione dello stato attuale, distinguendo la richiesta di pene sostitutive da quella di circostanze attenuanti.
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