Ricorso straordinario: solo percezione, non valutazione, degli atti (Cass. pen. Sez. II n. 26628 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione, disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è ammissibile solo quando l’errore incida sugli atti interni al giudizio di legittimità, percepiti in modo difforme dal loro contenuto effettivo. L’errore di fatto consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui sia incorsa la Corte di cassazione, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse. Restano quindi estranei all’istituto gli errori di valutazione e di giudizio, il travisamento del fatto o della prova, i vizi del ragionamento e le censure sull’utilizzabilità della prova, che possono farsi valere solo nelle forme delle impugnazioni ordinarie. Neppure rilevano gli errori percettivi del giudice di merito, gli errori di interpretazione di norme sostanziali o processuali e l’attribuzione alle stesse di un’inesatta portata, anche se dovuti a ignoranza di indirizzi consolidati.

Il Fatto

La Corte di cassazione, con sentenza del 22 maggio 2025, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod. pen., rigettando nel resto i ricorsi degli imputati e rinviando al giudice di merito per la rideterminazione della pena. Avverso tale pronuncia i difensori hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo una serie di errori percettivi in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità.

I ricorrenti lamentano, in particolare, l’omessa considerazione di memorie difensive e di atti del cosiddetto procedimento Imponimento, l’omesso confronto tra le sentenze di merito e la decisione cautelare, il travisamento del contributo associative e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonché il disallineamento tra il propalato dei pentiti e il valore probante assegnato dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato principio secondo cui l’errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, mentre l’errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano perciò inoppugnabili gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto.

Su questa base la Corte esclude che il rimedio possa avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova, essendo l’istituto funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità e non anche quelli del ragionamento. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario con cui si deduca un’errata valutazione degli elementi probatori o si contesti il profilo di utilizzabilità della prova.

Quanto alla posizione del primo ricorrente, le doglianze sull’inutilizzabilità degli atti e sull’omesso confronto con la decisione cautelare risultano già esaminate nella sentenza impugnata, che ha indicato le ragioni della stringente capacità persuasiva della motivazione di appello. La Corte richiama il principio per cui non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente che la pronuncia evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa.

Per la posizione del secondo ricorrente, la Corte rileva che la stessa prospettazione difensiva evidenzia come non di errori percettivi si tratti, ma di un ragionamento che si ritiene viziato, con la riproposizione di profili di incongruenza motivazionale del giudice di appello. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., si ribadisce che non può denunciarsi, sub specie di errore percettivo, la valutazione sulla tenuta della motivazione della sentenza di appello alla stregua delle prove considerate in sede di merito.

Le ulteriori censure, relative al periodo di permanenza associative, al travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e al dato captativo, attengono al processo valutativo e non integrano l’evidente disattenzione dedotta. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *