Inammissibili i ricorsi: nomina del sostituto e pena sotto il medio edittale (Cass. pen. Sez. III n. 30259 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità non è pertinente l’istanza di nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’art. 614, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che le parti private “possono” comparire per mezzo dei difensori, sicché la presenza in udienza non è necessaria e non può pretendersi la sostituzione del difensore impossibilitato a comparire. La determinazione della pena contenuta ben al di sotto del medio edittale non richiede specifica motivazione. L’esclusione delle circostanze attenuanti generiche è correttamente operata in assenza di fattori che ne giustifichino il riconoscimento. È inammissibile il motivo che censuri un tema non devoluto al giudice del gravame.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 6 marzo 2025, confermava integralmente la decisione del Gup del Tribunale di Padova del 7 luglio 2023, emessa in esito a rito abbreviato. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la penale responsabilità di tre imputati per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, unificati sotto il vincolo della continuazione e ridotti per il rito, condannandoli rispettivamente alla pena di anni 2 e mesi 4 e di anni 2 di reclusione, oltre pene accessorie, e disponendo la confisca del profitto, diretta o per equivalente.
Avverso la sentenza di appello proponevano ricorso per cassazione i tre condannati, articolando plurimi motivi: vizio di motivazione, mancanza di prova dell’elemento soggettivo, omessa valutazione di argomenti difensivi, mancata applicazione della causa di non punibilità e scorretta dosimetria della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare l’istanza con cui la difesa di due ricorrenti aveva chiesto la nomina di un difensore ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. per l’udienza del 4 marzo 2026, ritenendo la trattazione avvenuta in forma partecipata. Il Collegio rileva che il presupposto è erroneo: non era stata presentata alcuna richiesta di trattazione in forma “partecipata”, né questa era stata disposta d’ufficio ex art. 611, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Più in generale, i giudici di legittimità affermano che la regola della nomina del sostituto non è pertinente nel giudizio di cassazione, dove non è prevista la presenza necessaria del difensore della parte privata. La non necessarietà si desume dall’art. 614, comma 2, cod. proc. pen., che usa il verbo “possono” e non “debbono”. Ne consegue che non può pretendersi la sostituzione del difensore impossibilitato a comparire.
Quanto al primo motivo dei due ricorrenti, la Corte ne rileva l’estraneità: la doglianza sulla operatività della società gestita non incide sulla motivazione, poiché le società ritenute meramente cartolari erano altre. Il secondo motivo, sulla dosimetria, costituisce mera riproposizione di censure già risolte in appello. La pena irrogata è contenuta ben al di sotto del medio edittale e non necessitava di specifica motivazione; l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche è correttamente operata in assenza di fattori giustificativi.
Passando ai motivi del terzo ricorrente, la Corte ritiene adeguata la motivazione sull’affermazione di responsabilità, fondata sull’assunzione consapevole della carica di legale rappresentante di società prive di struttura aziendale e sull’omesso controllo. Il motivo relativo al reato di cui all’art. 10 del dlgs n. 74 del 2000 è inammissibile, poiché l’imputato era stato assolto già in primo grado. Il motivo sull’omessa valutazione di elementi difensivi è generico. Il motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché il tema non risultava devoluto in appello. L’ultimo motivo, contraddittorio, è mera replica del precedente.
I ricorsi sono pertanto dichiarati tutti inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 97 c.p.p. – Difensore di ufficio
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento
- Art. 614 c.p.p. – Dibattimento
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso