Prescrizione e onere di specificità del ricorso per omesso rilievo d’ufficio (Cass. pen. Sez. 6 n. 128 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito è tenuto a rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in ogni stato e grado del procedimento, ma tale potere-dovere presuppone l’effettivo maturarsi del termine massimo, nel cui computo devono essere inclusi anche i periodi di sospensione del procedimento. Ne consegue che è inammissibile, per carenza del requisito della specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omesso rilievo ex officio della prescrizione da parte del giudice di merito, allorché il ricorrente non fornisca una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l’intervenuta maturazione del termine di legge. In tale contesto, l’eccezione di prescrizione deve ritenersi assorbita dalla decisione che dichiara il motivo manifestamente inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 03/04/2025, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Marsala del 04/07/2024, concedeva all’imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati, confermando nel resto la sentenza. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per l’omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Secondo la prospettazione del ricorrente, essendo stato il reato commesso il 24/05/2017, il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato prima della deliberazione della sentenza di appello. La doglianza evidenziava che la questione era stata sollevata non solo dalla difesa ma anche dalla Procura generale di Palermo, e che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione sul punto, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta di sentenza di non doversi procedere.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato il ricorso come inammissibile, rilevando come il ricorrente avesse fondato la propria eccezione di prescrizione esclusivamente sulla data di consumazione del reato, senza considerare che nel computo del termine prescrizionale debbono essere inclusi i periodi di sospensione del procedimento.
Dall’esame del fascicolo, consentito in ragione dell’eccezione sollevata, è emersa l’esistenza di due distinti periodi di sospensione nel corso del giudizio di primo grado: il primo dal 18/01/2023 al 09/03/2023, il secondo dal 09/11/2023 al 20/02/2024, per una durata complessiva di 153 giorni di sospensione.
Procedendo al ricalcolo dei termini, la Corte ha determinato che il termine massimo di prescrizione, incrementato dei 153 giorni di sospensione, sarebbe spirato il 26/04/2025. L’udienza finale del giudizio di appello, tenutasi il 03/04/2025, era pertanto antecedente alla maturazione del termine, con la conseguenza che il reato non era prescritto alla data della decisione impugnata.
Quanto all’omessa motivazione della Corte territoriale sulla questione, la Suprema Corte ha osservato che la stessa deve ritenersi assorbita alla stregua della decisione pronunciata, dovendosi ritenere il motivo di appello manifestamente inammissibile. A sostegno di tale conclusione, la sentenza richiama il principio espresso da Cass. Sez. 4, n. 13353 del 19/03/2025, Rv. 287951 – 01, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’omesso rilievo ex officio della prescrizione senza operare una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non essendovi ragioni per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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