Ricorso straordinario inammissibile se non resa irrevocabile la condanna (Cass. pen. Sez. IV n. 571 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è esperibile soltanto a favore del condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna, oltre che dal Procuratore Generale. L’istituto ha natura eccezionale e derogatoria del giudicato e non tollera interpretazione estensiva o analogica. È pertanto inammissibile il ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali, poiché tale pronuncia non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali. All’udienza fissata davanti alla Terza sezione penale, il difensore aveva depositato motivi nuovi quindici giorni prima. La sentenza di legittimità li aveva dichiarati tardivi, sul presupposto del termine di quindici giorni anteriore all’udienza.
Il ricorrente ha allora proposto ricorso straordinario avverso quella sentenza, assumendo l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte, perché in materia di ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., i motivi nuovi sarebbero enunciabili fino all’inizio della discussione. Ha chiesto la correzione della dicitura, senza domandare alcuna modifica sostanziale della pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il rimedio dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è previsto soltanto in favore del condannato, a seguito di pronuncia irrevocabile di condanna. Questa lettura è consolidata a partire dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 16103 del 2002, che ha ribadito come l’incontrovertibilità delle sentenze di legittimità, pur non più inviolabile per effetto del ricorso straordinario, resti fondamento del sistema delle impugnazioni e del giudicato.
Da ciò discende la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni che regolano il ricorso straordinario. Lo strumento ha natura eccezionale e derogatoria del giudicato e non è estensibile oltre i casi previsti, in ossequio al divieto dell’art. 14 disp. gen.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui soltanto la sentenza della Cassazione che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito consente concreta applicazione della norma. Sono state escluse, per la loro natura incidentale, le decisioni in materia di misure di prevenzione, di revisione, di estradizione, di incidente di esecuzione, di confisca, nonché le sentenze che abbiano dichiarato inammissibile il ricorso avverso sentenze di proscioglimento per estinzione del reato.
Nel caso concreto, la pronuncia impugnata non ha reso irrevocabile una sentenza di condanna, ma soltanto un’ordinanza del Tribunale del riesame in merito a una misura cautelare reale. Il ricorso investe dunque un provvedimento estraneo all’ambito applicativo dell’istituto.
All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.