Attenuante della collaborazione e poteri del giudice di rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 7443 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non costituisce presupposto idoneo per il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 l’ammissione di responsabilità o il comportamento che, limitandosi a rafforzare un quadro probatorio già solido, non sia comunque conducente all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti o all’eliminazione di ulteriori conseguenze del reato. Il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivalutare il compendio probatorio e pervenire a soluzioni diverse da quelle del giudice annullato. La procura speciale conferita al difensore per proporre concordato in appello non vale anche quale nomina a difensore di fiducia per il processo ai sensi dell’art. 96 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, confermava il trattamento sanzionatorio per uno degli imputati e lo rideterminava per gli altri due, escludendo la recidiva per uno di essi. Nel giudizio di rinvio era stato negato il riconoscimento dell’attenuante della collaborazione a uno degli imputati, ritenendo le sue dichiarazioni generiche e prive di utilità concreta. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione dei limiti del giudizio di rinvio, l’omessa notifica del decreto di citazione a uno dei difensori e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi dichiarandoli tutti inammissibili. In relazione al diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del rinvio congrua e coerente con i principi di legittimità. Le dichiarazioni dell’imputato, rese dopo lo scioglimento del sodalizio e prive di riferimenti agli investimenti dei profitti o ai luoghi di occultamento delle armi, non potevano considerarsi idonee a interrompere il circuito di spaccio. Tale valutazione, ha precisato la Corte, non viola i limiti del giudizio di rinvio, in quanto il giudice, in caso di annullamento per vizio di motivazione, dispone di pieni poteri di cognizione e può rivalutare autonomamente il compendio probatorio.
Quanto al motivo concernente l’omessa notifica del decreto di citazione a un difensore, la Corte ha rilevato che la nomina di quel legale era circoscritta al solo giudizio di legittimità, come emergeva dalla procura speciale rilasciata per proporre impugnazione avverso la sentenza di appello. La Corte ha inoltre chiarito che la procura speciale conferita per rinunciare ai motivi o proporre concordato in appello non costituisce un autonomo atto di nomina per il giudizio di merito, ma solo il titolo che fonda la legittimazione a compiere atti abdicativi di diritti processuali.
In relazione al giudizio di comparazione tra circostanze, la Corte ha ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nel caso di specie, la valutazione era stata ancorata a elementi di sicura rilevanza, quali la gravità del ruolo rivestito nell’associazione, il rapporto fiduciario con altri sodali e la disponibilità a svolgere compiti delicati. La Corte ha infine ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa all’entità degli aumenti per la continuazione, risultando gli stessi assai contenuti e privi di profili di arbitrio.
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Nota della Redazione
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