Colpa grave nell’ingiusta detenzione va accertata sul nesso causale con l’apparenza (Cass. pen. Sez. IV n. 569 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice della riparazione che desume la colpa grave del richiedente dalle sue frequentazioni con ambienti criminali non può limitarsi a rilevare il contesto indiziario e il linguaggio criptico delle conversazioni intercettate. Deve accertare, con valutazione ex ante, se la condotta serbata dall’istante, ancorché non integri reato, sia stata presupposto idoneo a creare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. Il giudice deve considerare tutti gli elementi processuali ed extraprocessuali, con il solo limite delle circostanze escluse o non provate dal giudice della cognizione, e seguire un iter motivazionale autonomo rispetto a quello del giudizio di merito. Non è sufficiente la mera congettura sulla verosimiglianza dell’oggetto del traffico: occorre motivare il nesso causale tra condotta gravemente colposa, consapevolezza dell’attività criminosa dei congiunti e adozione della misura restrittiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di equa riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, nell’ambito di un procedimento per reati in materia di stupefacenti. Nel giudizio di cognizione era stato assolto per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello aveva rigettato l’istanza, ravvisando nella condotta del richiedente e nei suoi frequenti rapporti telefonici con un congiunto, soggetto coinvolto in un’organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, consistenti elementi di colpa grave. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, osservando che l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia. Il giudice della riparazione aveva incentrato la colpa sui rapporti del ricorrente con il congiunto ritenuto dedito al traffico di stupefacenti in forma associativa, ricostruendo il contesto delle indagini e delle intercettazioni telefoniche.

Tali elementi, secondo la Corte, assumevano rilievo significativo ai fini della misura cautelare, ma l’ordinanza di rigetto avrebbe dovuto considerare i fatti accertati all’esito del giudizio di assoluzione, per verificare se al momento dell’emissione della misura sussistessero elementi colpevolmente attribuibili al richiedente. Le frequentazioni con gli ambienti incriminati, pur in rapporto causale sinergico con la misura, richiedono in sede di indennizzo una adeguata motivazione sulla condotta gravemente colposa, idonea a creare quell’apparenza che ha indotto l’univoco quadro indiziario.

La Corte ha richiamato il principio per cui il giudizio causale deve accertare ex ante non se la condotta integri reato, ma se essa sia stata presupposto idoneo a determinare la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sezioni Unite n. 34559 del 26.06.2002). Il giudice deve valutare tutti gli elementi a disposizione, processuali ed extraprocessuali, con il limite delle circostanze escluse o non provate dal giudice della cognizione (Sez. IV n. 12228 del 10.01.2017; Sez. IV n. 11150 del 19.12.2014).

Richiamando Sezioni Unite n. 51779 del 28.11.2013, la Corte ha ribadito che il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, con piena libertà di valutare il materiale acquisito al solo fine di controllare la ricorrenza delle condizioni dell’azione. Nel caso concreto, l’indicazione del linguaggio criptico non soddisfa tale principio: occorreva spiegare se, con grave colpa, esso abbia causato l’apparenza che ha portato al coinvolgimento del ricorrente.

Il Collegio ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello, demandando alla stessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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