Ricorso straordinario ante riforma: no translatio iudicii per natura amministrativa (Cass. civ. Sez. V n. 17400 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alle riforme introdotte dalla legge n. 69 del 2009, il decreto che provvede sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, pur ponendosi al di fuori dell’ordine gerarchico della pubblica amministrazione e su un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale, ha natura amministrativa. Ne consegue l’inapplicabilità, in caso di pronunzia di inammissibilità fondata sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, del principio della translatio iudicii, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria. L’atto di riassunzione proposto dinanzi al giudice tributario, una volta esclusa la conservazione degli effetti dell’originaria domanda, non vale a instaurare validamente il giudizio, restando assoggettato al termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione dell’atto impositivo.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica necessaria a realizzare un impianto di generazione elettrica. Rinunciava poi al progetto e chiedeva al Ministero di essere esonerata dal contributo dovuto per la valutazione di impatto ambientale. L’amministrazione respingeva l’istanza, da ultimo con la nota del 16 settembre 2004, ritenendo il contributo dovuto anche in caso di sopravvenuta rinuncia all’opera.

Avverso tale nota la società proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dichiarato inammissibile con decreto del 30 ottobre 2008. La società riassumeva quindi la causa davanti alla giurisdizione tributaria. Dopo una prima declaratoria di incompetenza per territorio e una riassunzione d’ufficio, la Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso nel merito. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello dell’amministrazione, ritenendo tempestivo il ricorso straordinario e ammissibile la translatio iudicii. Il Ministero ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le eccezioni di inammissibilità del ricorso, respingendole. Il primo motivo, pur articolato in più profili, è autosufficiente e attinge puntualmente le statuizioni della sentenza impugnata in ordine alle eccezioni processuali. Escluso che il Ministero contesti la ricostruzione in fatto, e rilevato che le questioni di rito non erano coperte da giudicato interno, i giudici di legittimità passano all’esame del merito.

Il nodo è la natura giuridica del contributo per la valutazione di impatto ambientale e quella del decreto decisorio del ricorso straordinario. Quanto al primo profilo, le Sezioni Unite n. 8955 del 2007 hanno qualificato il contributo come tassa, dovuta per il solo verificarsi del presupposto di legge, con giurisdizione devoluta alle Commissioni tributarie. La Corte ribadisce che l’obbligo sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa.

Il passaggio decisivo riguarda il decreto presidenziale. Nel regime anteriore alla novella ex lege n. 69 del 2009, la giurisprudenza ne ha escluso la natura giurisdizionale, perché il procedimento aveva per protagonista un’autorità amministrativa non vincolata in modo assoluto al parere del Consiglio di Stato. Solo con la riforma del 2009 il parere diviene vincolante e il rimedio assume qualità giustiziale, con caratteristiche assimilabili a quelle del processo amministrativo. La Corte richiama in proposito le Sezioni Unite n. 20569 del 2013, n. 19786 del 2015 e la Corte cost. n. 24 del 2018, che ha escluso l’efficacia retroattiva di tale trasformazione.

Da qui il principio: poiché il decreto del 30 ottobre 2008 non riveste natura giurisdizionale, non possono essere fatti salvi gli effetti processuali della domanda originaria. L’atto di riassunzione del 29 maggio 2009 non opera dunque alcuna translatio iudicii e vale al più come ricorso nuovo e autonomo, tardivo rispetto al termine di sessanta giorni. La Corte accoglie il primo motivo nei profili indicati, assorbe i restanti, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario in riassunzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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