Responsabilità di ex soci e liquidatore prescinde dalla fictio del differimento quinquennale (Cass. civ. Sez. V n. 17398 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dell’ex socio di società di capitali estinta, che si fonda sul fenomeno successorio conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, e la responsabilità dell’ex liquidatore, di natura civilistica e fondata su titolo autonomo ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, sono piani distinti dalla fictio del differimento quinquennale dell’estinzione prevista dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. Ne deriva che l’irretroattività di tale disposizione non incide sulla legittimità dell’atto impositivo emesso nei confronti degli ex soci e dell’ex liquidatore. Il giudice di appello che si limiti a confermare l’irretroattività della norma e ometta di pronunciarsi sulle ulteriori doglianze relative alla responsabilità degli ex soci e del liquidatore viola l’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Guardia di Finanza notificava a tre contribuenti, ex soci ed ex liquidatore di una società a responsabilità limitata, un processo verbale di constatazione contenente rilievi per gli anni d’imposta 2011 e 2012. La società era stata messa in liquidazione volontaria e successivamente cancellata dal registro delle imprese. L’Ufficio, condividendo il verbale, emetteva avviso di accertamento con il quale rettificava l’ultima dichiarazione presentata dalla società in liquidazione, recuperando maggiori imposte dirette e indirette, con interessi e sanzioni.
I contribuenti proponevano distinti ricorsi, riuniti e accolti in primo grado sulla base dell’inapplicabilità retroattiva dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, essendo la società cancellata anteriormente all’entrata in vigore della novella. L’appello dell’Ufficio, che invocava la responsabilità degli ex soci e del liquidatore, veniva respinto dalla CTR. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il giudice di appello, ritenuta l’irretroattività della norma, aveva annullato l’avviso di accertamento osservando che questo era stato emesso nei confronti della società, ormai cancellata. In tal modo la CTR ha pretermesso che il titolo delle responsabilità fatte valere negli avvisi, notificati a ciascun contribuente, riguardava la qualifica di ex soci e di ex liquidatore, donde l’espressa deduzione in appello degli artt. 2495 cod. civ. e art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
Su tali doglianze la CTR non ha risposto, limitandosi a richiamare l’irretroattività dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014. La Corte chiarisce che tale disposizione riguarda esclusivamente la fictio del differimento quinquennale dell’estinzione della società, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi.
Del tutto distinti sono i piani della responsabilità dell’ex socio e dell’ex liquidatore. Quanto all’ex socio, la Corte richiama Cass. n. 753 del 2024, che riprende l’insegnamento di Cass., Sez. U, n. 6070 del 2013 e di Cass., Sez. U, n. 4060 del 2010: l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i soci subentrano nelle obbligazioni inadempiute. Ne deriva che la responsabilità dell’ex socio è del tutto avulsa dalla fictio normativa.
Identica conclusione vale per l’ex liquidatore. La Corte ribadisce che egli non succede nei debiti tributari della società, ma risponde per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2495 cod. civ., di cui il debito tributario costituisce mero presupposto (Cass. n. 29969 del 2019; Cass. n. 7327 del 2012; Cass., Sez. U, n. 32790 del 2023). Anche tale responsabilità si prospetta indipendentemente dall’estinzione della società e dall’inapplicabilità retroattiva della fictio.
In definitiva, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.