Reato continuato, aumento di pena motivato per ciascun reato satellite (Cass. pen. Sez. VII n. 21330 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e poi calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’onere è assolto anche attraverso l’obiettivo minimo aumento praticato in relazione alla violazione più grave, quando i reati siano omogenei e non sia affermabile l’esattezza di una pena secondo criteri matematici.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia l’omessa motivazione in ordine ai criteri seguiti per determinare gli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione tra i reati ascritti. La questione riguarda dunque il contenuto dell’obbligo motivazionale che il giudice di merito deve assolvere nel calcolo degli aumenti per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è giudicato manifestamente infondato sul rilievo che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio propria della materia.
La Suprema Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
L’obbligo è poi precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto per i singoli aumenti è correlato all’entità degli stessi. La motivazione deve consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che siano rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Nel caso concreto tale onere argomentativo risulta assolto, come si evince dal richiamo alla pagina 4 della sentenza impugnata. La Corte valorizza la presenza di reati omogenei e l’impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici: l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla violazione più grave individuata dai giudici di merito è ritenuto sufficiente a soddisfare l’esigenza motivazionale.
Ne segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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