Non è necessario valutare tutti i criteri dell’art. 133 c.p. per escludere la particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 38736 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. È sufficiente evidenziare l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p., da ritenersi decisivo. La prova della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, concedeva all’imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna a 15 giorni di reclusione per il reato di cui all’art. 1131 del codice della navigazione. Alla donna era stato ascritto di aver apposto sulla propria imbarcazione da diporto un falso contrassegno di individuazione, ovvero la bandiera olandese, pur non essendo l’unità iscritta nel registro navale di quel Paese, al fine di eludere la normativa fiscale e di sicurezza italiana.
Avverso tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore, denunciando, con un unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che la Corte territoriale avesse negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi su una motivazione “poco convincente”, incentrata sulla gravità del fatto desunta da un dato non specificato, ossia l’importo dell’asserita evasione fiscale, rendendo così impossibile valutare la tenuità del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, diretto in realtà ad attingere la motivazione che sorregge il diniego e a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto, operazione non consentita in sede di legittimità.
I giudici di legittimità hanno valutato adeguata e logicamente coerente la motivazione della Corte di appello di Roma, che aveva evidenziato plurimi elementi ostativi all’applicazione dell’art. 131-bis c.p., valorizzando le modalità della condotta e l’intensità del dolo. In particolare, era stata evidenziata la gravità del fatto, consistente nell’attribuire falsamente al natante la nazionalità di un Paese con il quale l’imputata non risultava aver avuto alcun legame, logicamente spiegabile solo con lo scopo di eludere la normativa fiscale e in materia di sicurezza, condotta protrattasi per almeno due anni e interrotta solo dall’intervento della polizia.
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come ribadito da Sez. 4, n. 41844 del 2023, Sez. 7, n. 10481 del 2022 e Sez. 6, n. 55107 del 2018. Risulta sufficiente evidenziare l’assenza di uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p., da ritenersi decisivo.
La Corte ha inoltre ricordato che la prova della ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici, come stabilito da Sez. 3, n. 13657 del 2024 e Sez. 2, n. 32989 del 2015. Sarebbe stato quindi onere della difesa determinare l’ammontare del vantaggio patrimoniale conseguito per dimostrare l’esiguità del danno derivato per l’Erario dal reato, non potendo la dedotta incertezza risolversi in un vantaggio in favore della parte inadempiente.
Quanto alla concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte ha precisato che tale beneficio si fonda su una valutazione prognostica sul futuro comportamento del reo, distinta e non sovrapponibile a quella relativa alla gravità del fatto-reato commesso, richiesta ai fini dell’art. 131-bis c.p. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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