Ricostruzione post incendio qualificata nuova costruzione e SCIA inammissibile (TAR Campania n. 4058 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione di un edificio o di un manufatto interamente distrutto, non seguita nel medesimo contesto temporale dalla riedificazione, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, perché difetta la trasformazione di un organismo edilizio preesistente di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue che la relativa attività non può essere realizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire, con la conseguenza che l’amministrazione conserva il potere di vigilanza e di inibizione anche oltre i termini dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, non essendosi consolidata alcuna posizione giuridica in capo al privato che abbia utilizzato lo strumento segnalativo fuori dal suo perimetro normativo. Ai fini della conformità urbanistica rileva, inoltre, la disciplina vigente al momento della richiesta del titolo legittimante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile, aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per una ristrutturazione edilizia comprensiva di sostituzione di opere strutturali, finalizzata al ripristino della copertura e al recupero della cubatura perduta a seguito di un incendio che aveva distrutto i capannoni pertinenziali e il piano sottotetto del fabbricato. Il Comune ha annullato in autotutela la segnalazione e ha negato la pratica di attestazione di presentazione del progetto, qualificando l’intervento come nuova costruzione e rilevandone il contrasto con il vigente strumento urbanistico.
Il ricorrente ha impugnato l’atto deducendo la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione, sostenendo che il ripristino del volume preesistente costituisse ristrutturazione edilizia e che i capannoni fossero stati legittimati da concessione in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dalla qualificazione giuridica dell’intervento. Dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 69/2013, l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 riconduce alla ristrutturazione anche gli interventi volti al ripristino di edifici crollati o demoliti, purché sia accertabile la preesistente consistenza. Tuttavia, il concetto di ristrutturazione presuppone la trasformazione di un organismo edilizio esistente e non può riferirsi a un’entità che non è più presente nella realtà fisica.
Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 907 del 2020, secondo cui la ristrutturazione non può prescindere da un’apprezzabile traccia della costruzione preesistente. Nella specie è incontroverso che, al momento della presentazione della SCIA, i capannoni non fossero più esistenti: l’intervento è stato quindi correttamente qualificato come nuova costruzione.
La Corte affronta poi il profilo urbanistico. La regola conformante va individuata con quella in vigore al momento della richiesta del titolo legittimante. L’unica eccezione, non ricorrente, è l’art. 15, comma 4, del testo unico n. 380/2001. Viene richiamato il principio di Cons. Stato n. 616 del 2023: quando alla demolizione o al crollo non segue, nel medesimo contesto temporale, la ricostruzione, sono opponibili le previsioni sopravvenute che precludano nuovi volumi, non potendo il fabbricato essere percepito come virtualmente ancora presente.
Quanto all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, il Collegio osserva che il potere esercitato è di vigilanza sul corretto assetto del territorio, vincolato dall’incompatibilità dell’intervento con lo strumento urbanistico. Il ricorrente ha attivato la SCIA fuori dal suo perimetro normativo, poiché l’attività realizzata consiste in una nuova costruzione non riconducibile alle fattispecie astratte per cui lo strumento è ammesso; non sono pertanto fondate le censure di tardività dell’intervento repressivo e di consolidamento della posizione del segnalante, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 5999 del 2021. Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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