Annullamento giurisdizionale del prelievo travolge l’azione di riscossione AGEA (TAR Lazio n. 1429 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in sede giurisdizionale dell’accertamento del prelievo supplementare fa venir meno il titolo su cui si fonda la pretesa impositiva e travolge tutti gli atti successivi, compresa l’azione di riscossione intrapresa da AGEA, privandola dell’atto amministrativo presupposto. Tale effetto si produce indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, poiché la pronuncia determina la sospensione del procedimento impositivo fino alla definizione del contenzioso sulla pretesa sostanziale. Nel processo amministrativo, in applicazione dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., i fatti dedotti dalla parte e non contestati dalla controparte si considerano provati e il giudice non può esercitare i propri poteri acquisitivi per accertarli. La mancata costituzione e l’atteggiamento passivo della parte interessata a contraddire espungono il fatto dal novero degli accertamenti richiesti.
Il Fatto
Le ricorrenti, tutte aziende agricole, hanno riassunto davanti al TAR Lazio il ricorso già proposto ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale ordinario di Cassino. Con tale ricorso era stato chiesto l’annullamento delle intimazioni con cui AGEA aveva richiesto il versamento dei debiti ritenuti esigibili, in quanto non pagati e non sospesi né annullati da decisioni giurisdizionali, con riferimento al prelievo supplementare relativo alle annate lattiero-casearie dal 1999-2000 al 2007-2008.
Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno rappresentato che il debito oggetto del provvedimento impugnato era stato annullato, per ciascuna azienda e per la rispettiva annata, con provvedimento giurisdizionale. Da qui la deduzione dell’inesistenza sopravvenuta del titolo su cui si fonda l’intera azione di riscossione. AGEA, intimata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso muovendo dall’inesistenza sopravvenuta del titolo della riscossione. Le ricorrenti hanno depositato le sentenze che, per ciascuna azienda, hanno annullato il prelievo supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, per contrasto dei provvedimenti con la normativa unionale.
Il collegio richiama il principio per cui l’annullamento in via giurisdizionale fa venir meno il titolo della pretesa tributaria, privandola dell’atto presupposto che la legittima ed escludendo che essa possa formare oggetto di alcuna forma di riscossione. Il riferimento è alla giurisprudenza del Cons. Stato n. 645 del 2024 e, in termini, alla Sez. VI n. 6695 del 24.07.2024, con le conformi n. 643, 644, 645 del 19.01.2024 e n. 394 del 12.01.2024. La sentenza di annullamento, indipendentemente dal passaggio in giudicato, produce per la sentenza ancora sub iudice la sospensione del procedimento impositivo fino alla definizione del contenzioso sulla pretesa sostanziale.
Su un piano processuale il TAR rileva che le deduzioni delle ricorrenti non sono state contestate, non essendosi AGEA costituita. Trova quindi applicazione il principio di non contestazione: devono ritenersi pacifici non solo i fatti esplicitamente o implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. La contestazione deve intervenire nella prima occasione processuale utile (Cass. civ. n. 13079 del 21.05.2008) o al più tardi con la prima memoria successiva all’ingresso della deduzione nel processo.
In difetto di valida contestazione, ai fini della decisione è sufficiente l’affermazione dell’intervenuta caducazione in sede giurisdizionale dei titoli su cui si fondava la riscossione. Il collegio richiama l’art. 64, commi 1 e 2, cod. proc. amm., come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 201 del 19.01.2021): i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova e la non contestazione assolve la funzione di relevatio ab onere probandi. Il giudice deve astenersi da ogni controllo probatorio del fatto incontestato e considerarlo sussistente.
Ne deriva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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