Adesione all’art. 7 d.l. n. 95/2025 e cessazione della materia del contendere sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 12304 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione delle controversie in materia di payback per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, mediante il versamento della quota del 25% degli importi addebitati, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di accertamento del superamento del tetto di spesa. L’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni predetti. Il giudice adito, accertata l’avvenuta adesione e il pagamento, dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano aveva determinato l’importo dovuto a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015 e del decreto ministeriale 6 ottobre 2022. Erano stati gravati, con ricorso e successivi motivi aggiunti, sia il decreto provinciale del 2022 sia la successiva nuova determinazione del 2023, nonché gli atti statali presupposti, censurandone la legittimità sotto molteplici profili, anche di costituzionalità.
Nelle more del giudizio, la ricorrente aveva aderito al meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, provvedendo al pagamento del 25% di quanto originariamente addebitato, e aveva dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La Provincia aveva confermato l’avvenuto pagamento, depositando il decreto di accertamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il contenuto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, che ha previsto che gli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro termini perentori, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Ha evidenziato come la norma qualifichi l’integrale versamento come causa di estinzione dell’obbligazione e di preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.
La Corte ha inoltre ricordato che la stessa disposizione impone alle regioni e province autonome di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti di accertamento del payback.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente documentato l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento della quota ridotta, e avendo la Provincia confermato l’avvenuto adempimento, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti normativi per dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.