L’accesso civico non impone l’ostensione di atti interni di polizia (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 422 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi, l’interesse alla conoscenza è soddisfatto quando l’Amministrazione abbia trasmesso all’istante tutti gli atti in suo possesso relativi al procedimento, ancorché non integralmente o con modalità difformi da quelle richieste. Le verifiche e gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato in occasione del rilascio di un passaporto, quando emergano elementi di dubbio sulla genuinità della documentazione esibita, costituiscono atti dovuti, la cui legittimità non è inficiata dalla circostanza che l’anomalia riscontrata non sia riconducibile a condotte dolose o colpose dell’interessato. L’accesso documentale non può essere utilizzato per ottenere un sindacato generalizzato sull’operato dell’Amministrazione né per sollecitare un controllo diffuso sull’esercizio delle funzioni di polizia, trovando esso il suo limite nella necessità di tutelare esigenze di ordine e sicurezza pubblica e nel carattere non generalizzato dell’ostensione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina di origine ucraina, presentava istanza di rilascio del passaporto ordinario elettronico presso il Commissariato di P.S. di Monfalcone, esibendo una carta d’identità rilasciata dal Comune di Napoli. L’operatore addetto rilevava alcune anomalie: la fotografia risultava “sbiadita”, il Comune di rilascio non era quello di residenza e la sigla dello Stato indicata era “UKR” pur in presenza di elementi di origine ungherese. Sorgeva, pertanto, il dubbio sulla genuinità del documento.
In pendenza delle verifiche, la ricorrente lasciava l’ufficio e, successivamente, presentava istanza di accesso ex artt. 10 e 22 della legge n. 241/1990 per ottenere tutti gli atti relativi al procedimento e, in particolare, le risultanze delle banche dati consultate. L’Amministrazione, conclusi gli accertamenti, comunicava la disponibilità del passaporto e trasmetteva telematicamente i documenti in suo possesso, dai quali emergeva che l’anomalia era dovuta al mancato annullamento di una precedente carta d’identità. Avverso il parziale silenzio/diniego, la ricorrente proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato sotto molteplici profili. In primo luogo, ha rilevato che l’Amministrazione ha esaudito l’istanza di accesso, avendo trasmesso alla ricorrente i documenti in suo possesso relativi al procedimento di rilascio del passaporto: con ciò, l’interesse conoscitivo della stessa, nella parte in cui appare meritevole di tutela, è stato sufficientemente soddisfatto.
Sotto un distinto profilo, il Collegio ha osservato che le verifiche effettuate erano legittime e doverose, essendo emersa una situazione oggettivamente anomala: la ricorrente risultava in possesso di due carte d’identità, una delle quali rilasciata dal Comune di Monfalcone e mai annullata. La circostanza che l’anomalia non fosse riconducibile a un comportamento doloso o colposo dell’interessata è stata ritenuta irrilevante, sia perché la disfunzione non era imputabile all’Ufficio Passaporti, sia perché, in presenza di tali elementi, gli accertamenti svolti costituivano atti dovuti.
Il giudice ha, infine, precisato che la pretesa ostensiva era volta a ottenere un controllo generalizzato sull’operato delle Forze di Polizia, esulando dai confini dell’accesso documentale. Con riguardo alle spese, il Collegio ha ravvisato giuste ragioni per la compensazione, in considerazione del disagio cagionato alla ricorrente e della circostanza che lo stesso non era dipeso da alcun atto illegittimo dell’Ufficio Passaporti.
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Nota della Redazione
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