Ricovero per animali da cortile in edilizia libera: illegittima l’ordinanza di demolizione (Cons. Stato n. 10404 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricovero per animali domestici e da cortile rientra nel catalogo dell’edilizia libera di cui all’Allegato 1 al decreto ministeriale 2 marzo 2018: il Comune, ove il manufatto sia destinato a tale uso, deve qualificare l’intervento come attività libera e non può adottare ordinanza di demolizione. La mancata notifica dell’ingiunzione al responsabile dell’abuso non ne determina l’illegittimità, ma solo l’inefficacia nei suoi confronti, con decorrenza del termine di impugnazione dalla piena conoscenza. Il giudice d’appello che rilevi l’omesso esame di un motivo ritualmente proposto deve scrutinarlo. L’annullamento giurisdizionale dell’ordine di demolizione travolge ex tunc l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
Il Fatto
Il Comune di Positano aveva ingiunto la demolizione di una baracca per ricovero animali, realizzata su terreno di proprietà, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Accertata l’inottemperanza con provvedimento del 26 aprile 2023, i proprietari impugnavano davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno.
Il giudice di primo grado accoglieva in parte: annullava l’accertamento di inottemperanza per effetto della sospensione conseguente all’istanza di sanatoria, ma respingeva l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ritenendo la mancata notifica al responsabile dell’abuso irrilevante sulla validità. Il Comune appellava; i privati resistevano e proponevano appello incidentale, riproponendo i motivi non esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’appello incidentale, ritenendo infondata l’eccezione di inammissibilità del Comune. La non perfetta coincidenza tra le opere ingiunte e quelle oggetto di CILA attiene a un separato contenzioso e non incide sull’interesse dei ricorrenti a ottenere la caducazione dell’ordine demolitorio.
Nel merito, il Collegio rileva che l’ordinanza di demolizione non era inoppugnabile al momento della notifica del ricorso, perché non notificata al responsabile dell’abuso. La relativa documentazione, prodotta in appello, è ammissibile: sfugge al divieto dell’art. 104 c.p.a., trattandosi di atti che il Comune era onerato di produrre, secondo il principio di Cons. Stato n. 3462 del 2015.
Richiamando Cons. Stato n. 5605 del 2024, nonché n. 253 del 2023 e n. 2772 del 2022, la Sezione ribadisce che l’omessa notifica non inficia la legittimità del provvedimento, ma ne determina l’inefficacia limitatamente al destinatario pretermesso, che conserva la facoltà di impugnazione dalla piena conoscenza. Il TAR, pur avendo affermato il principio, non ne ha tratto la conseguenza: ha omesso di esaminare la censura, riproposta in appello, con cui si deduceva la qualificazione dell’opera come edilizia libera.
La censura è fondata. L’Allegato 1 al d.m. 2 marzo 2018 annovera, tra le attività libere, l’installazione di ricoveri per animali domestici e da cortile con relativa recinzione. Poiché la destinazione a ricovero emerge dal verbale di sopralluogo, il Comune avrebbe dovuto qualificare l’intervento come attività libera. L’ordinanza è pertanto illegittima, restando escluse le eccezioni del Comune, che integrano inammissibilmente la motivazione postuma.
Dall’accoglimento dell’appello incidentale deriva la parziale riforma della sentenza e l’annullamento dell’ordine di demolizione. L’acquisizione al patrimonio comunale, già caducata in primo grado, rimane travolta: l’effetto acquisitivo viene meno in caso di rimozione ex tunc dell’ingiunzione, come ribadito da Cons. Stato n. 8102 del 2024. L’appello principale è respinto, con condanna del Comune alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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