Accesso agli atti dell’ammonimento: la cessazione della materia del contendere non esclude la rifusione del contributo unificato (TAR Emilia-Romagna n. 403 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, esibisca integralmente la documentazione oggetto dell’istanza di accesso, satisfacendo così la pretesa ostensiva del ricorrente. In tale evenienza, pur in presenza di una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese di lite, il ricorrente ha diritto alla rifusione del contributo unificato versato, qualora la documentazione sia stata ostesa solo in giudizio e l’Amministrazione risulti soccombente virtuale.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Piacenza in data 11 febbraio 2026, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego opposto dalla Questura alla propria istanza di accesso agli atti del procedimento. L’istante chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto e l’accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale del 21 luglio 2026, il difensore dell’Amministrazione dichiarava che l’intera documentazione richiesta era stata esibita in giudizio. Le parti concludevano concordemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto di dover dare atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in quanto l’ostensione integrale degli atti aveva determinato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione nel merito.
Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, ma ha contestualmente ordinato la rifusione del contributo unificato versato dal ricorrente. Tale statuizione si fonda sulla valutazione della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale ha osteso la documentazione solo in corso di giudizio: il comportamento processuale dell’Amministrazione, che avrebbe potuto satisfare la pretesa ostensiva già in sede amministrativa, integra gli estremi della soccombenza quanto all’onere del contributo unificato.
La sentenza, resa in forma semplificata, contiene altresì l’ordine di oscuramento delle generalità della parte ricorrente e dei soggetti citati nel provvedimento, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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